P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 Costituzione e 23 legge 11 marzo  1955  n.
87, 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale  dell'art.  74,  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  115/2002,  in  relazione  all'art.   3   della
Costituzione, la' dove prevede che «E' assicurato il  patrocinio  nel
processo penale per la difesa del cittadino non abbiente...,  persona
offesa da reato, ...», senza possibilita' per il giudice  chiamato  a
decidere sulla ammissione  al  beneficio  di  valutare  la  eventuale
evidente assenza di fatti di rilevanza penale; 
    sospende il presente procedimento e dispone la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale; 
    manda alla Cancelleria per gli adempimenti  di  cui  all'art.  23
della legge n. 87/53. 
      Macerata, 27 aprile 2018 
 
                         Il Giudice: Manzoni