P.Q.M. Visti gli articoli 134 Costituzione e 23 legge 11 marzo 1955 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la' dove prevede che «E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente..., persona offesa da reato, ...», senza possibilita' per il giudice chiamato a decidere sulla ammissione al beneficio di valutare la eventuale evidente assenza di fatti di rilevanza penale; sospende il presente procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23 della legge n. 87/53. Macerata, 27 aprile 2018 Il Giudice: Manzoni