P.Q.M. 
 
    La  Commissione  tributaria  provinciale   di   Napoli,   sezione
ventinovesima, sul ricorso n. 12994/2016, visto l'art. 23 della legge
11 marzo 1953, n. 87, cosi' provvede: 
        1. dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 182  della
legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 che dispone  che  il
fermo del veicolo disposto dall'agente della  riscossione,  ai  sensi
dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973,
non rientra tra le fattispecie che fanno  venir  meno  l'obbligo  del
pagamento della tassa automobilistica, in riferimento  agli  articoli
117, secondo comma,  lettera  e)  della  Costituzione  (in  relazione
all'art. 5, comma 36, del decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.  953
convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53) e art.  119,  secondo
comma e 120 della Costituzione  nonche'  in  riferimento  all'art.  3
della Costituzione; 
        2. sospende il giudizio in corso e dispone  trasmettersi  gli
atti alla Corte costituzionale; 
        3.  dispone  che,  a  cura  della  segreteria,  la   presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa  nonche'  al  Presidente
del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento e della Regione Campania. 
 
          Napoli, cosi' deciso in Camera di consiglio del 
 
                       Il Presidente: Ferrara 
 
 
                                         Il Giudice estensore: Cacace