P.Q.M. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione ventinovesima, sul ricorso n. 12994/2016, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, cosi' provvede: 1. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 182 della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 che dispone che il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione (in relazione all'art. 5, comma 36, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53) e art. 119, secondo comma e 120 della Costituzione nonche' in riferimento all'art. 3 della Costituzione; 2. sospende il giudizio in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; 3. dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e della Regione Campania. Napoli, cosi' deciso in Camera di consiglio del Il Presidente: Ferrara Il Giudice estensore: Cacace