P.Q.M. 
 
    Il Tribunale di Catanzaro, visto ed applicato l'art. 23, legge 11
marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente  infondata
la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  32,  secondo
comma, del decreto legislativo  n.  150/2011,  recante  «Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei  procedimenti  civili  di  cognizione,  ai  sensi
dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009,  n.  69»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2011, n.  220,  nella  parte  in  cui
prevede che per le controversie proposte ai  sensi  dell'art.  3  del
regio decreto n. 639 del 1910 e successive modifiche e' competente il
giudice del  luogo  in  cui  ha  sede  l'ufficio  che  ha  emesso  il
provvedimento opposto anche nel caso in cui l'ingiunzione  sia  stata
emessa dal soggetto cui e' affidato  il  servizio  della  riscossione
dell'entrata patrimoniale dell'ente pubblico concedente e  tale  sede
ricada in un circondario diverso da quello  in  cui  ricade  la  sede
l'ente locale impositore/concedente; 
    Sospende il giudizio sino all'esito del giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale; 
    Dispone  la  trasmissione  immediata  degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza alle parti e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei  deputati
e del Senato della Repubblica. 
 
        Catanzaro, 31 agosto 2018 
 
                         Il Giudice: Grossi