P.Q.M. Il Tribunale di Catanzaro, visto ed applicato l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, secondo comma, del decreto legislativo n. 150/2011, recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2011, n. 220, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte ai sensi dell'art. 3 del regio decreto n. 639 del 1910 e successive modifiche e' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto anche nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui e' affidato il servizio della riscossione dell'entrata patrimoniale dell'ente pubblico concedente e tale sede ricada in un circondario diverso da quello in cui ricade la sede l'ente locale impositore/concedente; Sospende il giudizio sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Catanzaro, 31 agosto 2018 Il Giudice: Grossi