P.Q.M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla legittimita' costituzionale dell'art. 570-bis codice penale in relazione agli articoli 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la disciplina in esso prevista si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prescrizioni di natura economica stabilite in favore dei figli maggiorenni e senza colpa non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio; Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria: la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri; la presente ordinanza sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento; gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale. Milano, 9 ottobre 2018 Il Presidente: Maiga