P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    Dispone la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
perche'  si  pronunci  sulla  legittimita'  costituzionale  dell'art.
570-bis codice penale  in  relazione  agli  articoli  3  e  30  della
Costituzione, nella parte in cui non prevede  che  la  disciplina  in
esso prevista si applichi  anche  nei  confronti  di  colui  che  non
adempia alle prescrizioni di natura economica stabilite in favore dei
figli maggiorenni e senza colpa  non  economicamente  autosufficienti
nati fuori dal matrimonio; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Dispone che, a cura della cancelleria: 
        la  presente  ordinanza  sia  notificata  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
        la presente ordinanza sia comunicata ai presidenti delle  due
Camere del Parlamento; 
        gli  atti   siano   immediatamente   trasmessi   alla   Corte
costituzionale. 
          Milano, 9 ottobre 2018 
 
                        Il Presidente: Maiga