P.Q.M. 
 
    La Regione Umbria,  come  in  epigrafe  rappresentata  e  difesa,
chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia: 
        accogliere il presente ricorso; 
        per  l'effetto,  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), i), l), m), n),
n. 2, n-bis), o), p), q); comma 2; comma 3, lettera a), nn.  1  e  2;
comma 6; comma 7; comma 8; comma 9; dell'art. 12,  comma  1,  lettera
a), b), c), d); comma 2, lettera a), b), c), d), nn. 1 e 2,  e),  f),
g), h), i), l), m), n); comma 3; comma 4; comma 5; comma 5-bis; comma
6; dell'art. 13, comma 1, lettera a), n. 2, lettera b),  lettera  c);
dell'art. 28, comma 1; del decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.  113,
recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale
e  immigrazione,  sicurezza   pubblica,   nonche'   misure   per   la
funzionalita' del Ministero  dell'interno  e  l'organizzazione  e  il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2018,  n.
231, per come convertito in legge, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 1°  dicembre  2018,  n.  132,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2018, n. 281. 
    Si deposita copia autentica della delibera della Giunta regionale
della Regione Umbria n. 86 del 28 gennaio 2019. 
        Perugia - Roma, 31 gennaio 2019 
 
                 Avv.: Manuali - Avv. Prof.: Luciani