P. Q. M. La Commissione, Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione - dei commi 6 e 7 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nella parte in cui stabiliscono, quale termine di decorrenza della disposizione secondo cui gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale, il 1° gennaio 2016, anziche' il 15 agosto 2015, data di entrata in vigore dell'art. 9, comma 9-bis della legge 6 agosto 2015, n. 125, Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Roma, 13 novembre 2018 Il Presidente estensore: Mazzi