P. Q. M. 
 
    La Commissione, 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    Ritenuta la rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale - per violazione degli artt.
3 e 53 della Costituzione  -  dei  commi  6  e  7  dell'art.  10  del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, conv. con modif. dalla legge  7
agosto 2016, n. 160, nella parte in cui stabiliscono,  quale  termine
di decorrenza della  disposizione  secondo  cui  gli  utilizzatori  a
titolo di locazione finanziaria  sono  tenuti  in  via  esclusiva  al
pagamento della tassa automobilistica regionale, il 1° gennaio  2016,
anziche' il 15 agosto 2015, data di entrata in  vigore  dell'art.  9,
comma 9-bis della legge 6 agosto 2015, n. 125, 
    Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli  atti
alla Corte costituzionale. 
    Ordina che a cura della  Segreteria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia
comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei deputati. 
      Roma, 13 novembre 2018 
 
                   Il Presidente estensore: Mazzi