1. In considerazione dell'attuale condizione di tensione dei mercati finanziari internazionali che impone, a tutela della finanza pubblica, particolari esigenze di cautela nella verifica della sostenibilita' del piano economico-finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente (di seguito Ponte), anche in relazione alle modalita' di finanziamento previste, la societa' Stretto di Messina S.p.A. ed il contraente generale stipulano apposito atto aggiuntivo al contratto vigente per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai fini di cui al presente comma, l'atto aggiuntivo e' trasmesso entro trenta giorni dalla stipula alle competenti Commissioni parlamentari. 2. Entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto aggiuntivo la societa' Stretto di Messina S.p.A. presenta al CIPE, ai fini di un primo esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, unitamente agli elaborati tecnici nonche' ai necessari pareri e autorizzazioni, i piani economico-finanziari accompagnati da una completa e dettagliata analisi dell'intervento che attesti la sostenibilita' dell'investimento, con riguardo sia alle condizioni praticate nel mercato dei capitali sia alle varie ipotesi di finanziamento pubblico. Il CIPE in sede di esame tecnico puo' valutare parti progettuali dotate di autonoma funzionalita' alla cui effettiva realizzazione si potra' procedere sentite le regioni interessate. I piani economici e finanziari e le relative analisi che attestano la sostenibilita' dell'investimento sono, altresi', trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari. 3. In esito all'esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'intervento, la societa' Stretto di Messina S.p.A. avvia le necessarie iniziative per la selezione della migliore offerta di finanziamento dell'infrastruttura con capitali privati, senza che cio' dia luogo ad impegni contrattuali vincolanti per la concessionaria. In caso di mancata individuazione del soggetto finanziatore entro il termine per l'esame del progetto definitivo di cui al comma 4, sono caducati tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonche' le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla societa' concessionaria. In tale circostanza, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto. 4. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, fino all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE delle opere come individuate dal comma 2, entro e non oltre i 540 giorni successivi al completamento dell'esame del progetto in linea tecnica, tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla societa' Stretto di Messina S.p.A. con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera sono sospesi e per il periodo di sospensione non potranno essere avanzate dai contraenti pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo. Sono altresi' sospesi gli adeguamenti economici a qualsiasi titolo previsti. Per le parti progettuali non esaminate dal CIPE la sospensione degli effetti contrattuali permane, con le modalita' sopra indicate, fino al reperimento della integrale copertura finanziaria. Le parti dovranno improntare il loro comportamento secondo i principi della buona fede. 5. La mancata approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del CIPE, ai sensi del comma 4, comporta la caducazione di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonche' le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla societa' concessionaria, secondo le modalita' e per gli effetti di cui al comma 3. 6. La societa' Stretto di Messina S.p.A. puo' essere autorizzata, previa approvazione dei progetti definitivi da parte del CIPE e di intesa con le regioni interessate, ad eseguire lavori infrastrutturali funzionali all'esigenza dell'attuale domanda di trasporto anche in caso di mancata realizzazione del Ponte, ricompresi nel progetto definitivo generale, a carico del bilancio dello Stato nei limiti delle risorse che saranno individuate con successivi provvedimenti. 7. Con atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono impartite direttive finalizzate all'immediato contenimento dei costi di gestione e di personale della societa' Stretto di Messina S.p.A. 8. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine perentorio del 1º marzo 2013 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonche' le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla societa' concessionaria secondo le modalita' e per gli effetti di cui al comma 3. 9. Nei casi di caducazione di cui ai commi 3, 5 e 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la societa' Stretto di Messina S.p.A. e' posta in liquidazione e, per lo svolgimento delle attivita' liquidatorie, e' nominato un commissario liquidatore che dovra' concludere le operazioni entro e non oltre un anno dalla nomina. 10. Agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successivi rifinanziamenti, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 11. Gli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo sono preventivamente comunicati alle competenti Commissioni parlamentari con elencazione dei destinatari e delle relative somme loro riconosciute e con l'indicazione puntuale delle prestazioni progettuali previste ed eseguite che hanno dato luogo all'indennizzo per ciascuno dei predetti soggetti. Orbene, l'art. 77 della Costituzione stabilisce che il Governo non puo', senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessita' e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilita', provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Sicche', e' sempre consentito al Parlamento disciplinare con lo strumento legislativo anche rapporti che erano stati in precedenza disciplinati da decreti legge non convertiti. E comunque, nel caso in esame, non puo' ritenersi che il DL 187/2012 abbia perso efficacia e sia decaduto. Ed infatti, dal confronto tra l'art. 1 del DL 187/2012 e l'art. 34-decies della Legge 221/2012 emerge chiaramente che i due articoli contengono disposizioni sostanzialmente coincidenti, con l'unica differenza relativa al fatto che l'art. 34-decies fa decorrere gli effetti delle disposizioni in esso contenute alla data di entrata in vigore del DL 187/2012 (e cioe' 2 novembre 2012). Di conseguenza, tale ultima circostanza, unitamente al fatto che la Legge 221 del 17 dicembre 2012 sia entrata in vigore prima che fossero decorsi sessanta giorni dalla emanazione del DL 187 del 2 novembre 2012, consente di ritenere che il DL 187/2012 sia stato convertito in legge ad opera della suindicata L. 221/2012. Ed infatti, a prescindere dal mancato formale riferimento alla conversione del DL. 187/2012, gli effetti prodotti dall'art. 34-decies sono esattamente i medesimi di una legge di conversione di un decreto legge. Del resto, convertire un decreto legge significa recepire le sue statuizioni nell'ambito del diverso strumento normativo rappresentato dalla legge ordinaria del Parlamento. Inoltre, quanto alla lamentata disomogeneita' tra le norme contenute nel DL 187/2012 e quelle disciplinate dalla Legge 221/2012, devesi tener conto che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 145 del 2015, ha ritenuto non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 5-quater , 5-sexies e 5-septies , del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44 - impugnato, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., nella parte in cui ha ridisegnato il regime fiscale speciale antecedentemente previsto per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico. In particolare, i giudici costituzionali hanno ritenuto che "Nella fattispecie, infatti, non si verte in un caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione fra le disposizioni aggiunte e quelle originarie contenute nel decreto-legge. Anzitutto, le norme censurate rientrano tutte nella materia tributaria, richiamata nella premessa del d.l. impugnato, che dunque costituisce un punto di correlazione tra la disciplina introdotta in sede di conversione e quella dell'originario decreto. In secondo luogo, il nomen iuris della novella in esame appare del tutto assimilabile a quello della legge n. 413 del 1991, che prevedeva il precedente regime fiscale. Inoltre, considerato che, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, il contenuto del decreto-legge «deve essere [...] corrispondente al titolo», si deve ritenere che, abrogando e sostituendo il regime precedente, le norme censurate abbiano trovato nel contesto normativo in cui sono state inserite una sede idonea, in tal modo identificandosi un ulteriore profilo di omogeneita' oggettiva. Infine, nel decreto-legge sono rinvenibili altre norme che riguardano la fiscalita' immobiliare, quali, in particolare, quelle espresse dall'art. 8, comma 16, lettere e ), f ) e g ), in tema di immobili situati all'estero. La procedura parlamentare seguita non comporta l'illegittimita' delle disposizioni impugnate in ragione della specificata correlazione oggettiva. Per l'affermazione che la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. si ravvisa «in caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge, v. le citate sentenze n. 32/2014 e n. 22/2012. Per l'affermazione che la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneita' si determina solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente "estranee" o addirittura "intruse", cioe' tali da interrompere, in parte qua, ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione»". Sicche', analogamente alla fattispecie esaminata dalla Corte costituzionale, nel caso in esame non puo' ritenersi che le disposizioni relative alla vicenda del Ponte sullo Stretto di Messina siano totalmente estranee o intruse rispetto a quelle previste dalla Legge n. 221/2012. Quest'ultima, infatti, contiene la disciplina di "ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" e, in particolare, alla sezione X detta: disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture (art. 33); misure urgenti per le attivita' produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni (art. 34); disposizioni relative alle imprese turistico-balneari (art. 34 quater); un piano di sviluppo del turismo (art. 34 quinquies); Definizione dei contributi per programmi di edilizia residenziale (art. 34 novies); disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (art. 34 undecies). L'art. 34-decies, quindi, si inserisce nell'ambito di una pluralita' di variegate disposizioni, accomunate dalla circostanza di rientrare in un piano di riordino degli interventi di sviluppo del Paese. Cio' posto, devesi altresi' considerare che la Corte Costituzionale ha costantemente affermato che "Con riguardo alle fattispecie di identita' sostanziale tra il testo originario di un decreto-legge e quello risultante dalla legge di conversione, le censure di incostituzionalita' proposte avverso il testo originario si trasferiscono e sono assorbite in quelle rivolte alle corrispondenti disposizioni del testo convertito, con conseguente limitazione a queste ultime dell'oggetto del giudizio", (cfr. sentenze n. 244 del 2016; n. 298 del 2009, n. 443 del 2007 e n. 417 del 2005). Ne consegue che, allo stato, la vicenda della caducazione del Contratto di affidamento dei servizi di Project Management Consulting stipulato tra la Stretto di Messina spa. e la Parsons risulta disciplinato esclusivamente dall'art. 34-decies della Legge 221/2012, attesa la identita' sostanziale con il testo originario del DL 187/2012. In conclusione, l'art. 34-decies, per i motivi sopra esposti, nella parte in cui, al comma 8, stabilisce che "Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine perentorio del 1° marzo 2013 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2 novembre 2012, tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonche' le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla societa' concessionaria" - non appare in contrasto con la Costituzione per il solo fatto di contenere una disciplina rivolta ad un numero determinato e limitato di destinatari; per avere un contenuto particolare e concreto; nonche' per aver riproposto il contenuto di un decreto legge non convertito con una specifica legge di conversione ad esso dedicata. Pertanto, i suindicati dubbi di costituzionalita' sollevati dalla Parsons con riferimento a tale parte della norma appaiono manifestamente infondati e, pertanto, inidonei a giustificare la rimessione della questione alla Corte Costituzionale. 8.4 - Sulla rilevanza della questione relativa alla sospensione degli effetti del contratto. Discorso in parte diverso va fatto con riferimento ai dubbi di costituzionalita' relativi alla parte del DL 187/2012 e, poi, dell'art. 34-decies della L. 221/2012 che dispone la sospensione degli effetti di tutti i contratti stipulati dalla Stretto di Messina spa.. In particolare, il comma 4 stabilisce che "4. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, fino all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE delle opere come individuate dal comma 2, entro e non oltre i 540 giorni successivi al completamento dell'esame del progetto in linea tecnica, tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla societa' Stretto di Messina S.p.A. con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera sono sospesi e per il periodo di sospensione non potranno essere avanzate dai contraenti pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo. Sono altresi' sospesi gli adeguamenti economici a qualsiasi titolo previsti". Tuttavia, nella presente sede, tutte le questioni relative alla parte suindicata non appaiono rilevanti. Ed invero, la lettera della norma consente una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che la limitazione della possibilita' di avanzare pretese risarcitorie e di altra natura fosse limitata al solo periodo di sospensione (allo stato da tempo terminato), non impedendo poi alle parti contraenti di agire successivamente per far valere i propri diritti, come poi in concreto e' stato fatto. La trattazione delle domande delle parti contraenti nella presente sede e', pertanto, sufficiente ad escludere la rilevanza della suesposta questione di legittimita' costituzionale (sia sotto il profilo della violazione dell'art. 24 della Costituzione, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 47 della Carta fondamentale dei diritti fondamentali dell'Unione europea), cio' dimostrando la sussistenza nell'ordinamento di strumenti effettivi di tutela giurisdizionale. 9 - La questione di legittimita' costituzionale relativa alla quantificazione dell'indennizzo. Discorso diverso merita la questione di legittimita' costituzionale sollevata con riferimento alla parte dell'art. 1 del DL 187/2012 (poi trasfuso nell'art. 34-decies della Legge 221/2012) in cui, nell'ipotesi di caducazione dei contratti, il comma 8 richiama gli effetti di cui al comma 3, in base al quale "a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto". Al riguardo, la parte attrice sostiene che tale norma sarebbe arbitraria ed irragionevole (in quanto lesiva dell'affidamento dei contraenti di Stretto di Messina in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione), discriminatoria (applicandosi soltanto ai soggetti affidatari), sproporzionata e ingiustificata (rispondendo soltanto a ragioni di convenienza di breve periodo dello Stato italiano che avrebbe potuto affrontare la questione in modo da salvaguardare il Progetto ed anni di investimenti pubblici). La norma, quindi, avrebbe comportato l'espropriazione dell'investimento di Parsons in grave violazione degli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione e, in riferimento agli artt. 10, 11 e 117 Cost. del diritto dell'Unione europea, internazionale pattizio e consuetudinario. In particolare, l'art. 34-decies avrebbe impedito alla Parsons di recuperare le spese sostenute per assistere la Stretto di Messina spa. nell'iter approvativo del Progetto, percependo gli utili derivanti dalla esatta esecuzione del contratto. 9.1 - La rilevanza della questione. Sotto il primo profilo, non v'e' dubbio che la norma sospettata di incostituzionalita' disciplini la fattispecie in esame. Ed invero, giova ricordare che - nel giudizio RG n. 20740/2014 - la Parsons Transportation Group Inc. ha chiesto accertarsi e dichiararsi la risoluzione del Contratto di Project Management Consulting, stipulato in data 16 gennaio 2006 con la Stretto di Messina spa. per fatto e colpa di quest'ultima, nonche' del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con conseguente condanna di tutti i convenuti a ristorare la Parsons di tutti i costi sostenuti o da sostenere, dei corrispettivi ancora dovuti e di tutti i danni sofferti. In via subordinata, la Parsons ha chiesto di accertare e dichiarare il recesso esercitato dalla Stretto di Messina spa. in data 2 marzo 2013 e condannare la predetta e le altre Amministrazioni convenute al pagamento degli indennizzi previsti dall'art. 1671 c.c.; ovvero in subordine quelli previsti dall'art. 25.4 del Contratto; ovvero ancora in subordine previsti dall'art. 7 della Intesa PMC; ovvero in ulteriore subordine al pagamento delle somme previste dal citato art. 34-decies L. 221/2012, oltre in ogni caso al risarcimento degli ulteriori danni patiti a seguito della caducazione del contratto e della mancata realizzazione dell'Opera. Orbene, con la sentenza parziale del 16 ottobre 2018, e' stata rigettata la prima domanda proposta in via principale dalla Parsons, tenuto conto che la parte attrice ha ricondotto l'inadempimento esclusivamente alla decisione della parte committente ed in generale del Governo italiano di non realizzare piu' l'Opera. Tuttavia, come gia' sopra evidenziato, la decisione della parte committente di non realizzare piu' l'opera appaltata non integra alcun inadempimento, anzi e' espressione di un diritto potestativo riconosciuto al committente sia dal codice civile, sia dalla speciale disciplina in materia di appalti pubblici e prescinde da eventuali inadempimenti delle parti. L'appaltatore, quindi, non puo' vantare un diritto al risarcimento del danno per non aver potuto realizzare l'opera, atteso che l'interesse alla realizzazione dell'opera fa capo al solo committente. Ed infatti, all'esercizio di tale diritto potestativo non puo' conseguire un diritto risarcitorio in capo all'appaltatore, ma e' previsto esclusivamente un diritto all'indennizzo, nella misura normativamente determinata. Peraltro, come sopra gia' evidenziato, la parte committente puo' avvalersi di tale diritto potestativo anche quando la controparte abbia acquisito il diritto ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della stessa Stazione appaltante e tale inadempienza abbia fatto valere. In tal caso, il vincolo contrattuale si scioglie comunque a seguito della manifestazione di volonta' di recedere unilateralmente dallo stesso ed ogni questione atterra' al diverso piano delle conseguenze economiche. Parimenti, per i motivi gia' ampiamente esposti, non puo' considerarsi illegittimo costituzionalmente o contrario alla buona fede contrattuale l'aver utilizzato lo strumento normativo anziche' quello amministrativo per esplicitare la volonta' di recesso. Peraltro, anche l'art. 25 del contratto stipulato tra le parti, riconosce espressamente al Soggetto aggiudicatore, a suo insindacabile giudizio, la facolta' di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso. Nel caso in esame, quindi, essendo la parte concedente receduta unilateralmente dal contratto, il vincolo contrattuale deve ritenersi estinto per tale causa. Parimenti, e' stata rigettata la conseguente domanda risarcitoria, atteso che - come gia' sopra evidenziato - la decisione di non realizzare l'opera appaltata non configura un inadempimento della parte committente, ma un atto lecito, cui derivano conseguenze economiche di diversa natura (indennitaria e non risarcitoria). Con la predetta sentenza, poi, e' stata accolta la prima domanda subordinata, con cui la Parsons ha chiesto di accertare che il Contratto di affidamento dei servizi di Project Management Consulting stipulato in data 16 gennaio 2006 tra la Stretto di Messina spa. e la Parsons Transportation Group Inc. si e' sciolto a seguito del recesso unilaterale della parte committente con effetto dal 2 novembre 2012. A tal fine, infatti, e' sufficiente ricordare che il DL. n. 187 del 2012 (e successivamente l'art. 34-decies Legge 221/2012) ha stabilito che - in caso di mancata stipulazione tra le parti di un atto aggiuntivo entro il termine dell'1 marzo 2013 - dovevano ritenersi caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto (2 novembre 2012), tutti gli atti relativi ai rapporti di concessione, nonche' le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla societa' concessionaria. Di conseguenza, non essendo stato stipulato alcun atto aggiuntivo nel termine previsto dal citato decreto legge, il Contratto di affidamento a contraente generale stipulato tra la Stretto di Messina spa. e la Parsons deve ritenersi caducato, e cioe' il vincolo contrattuale deve ritenersi sciolto a seguito del recesso unilaterale della parte committente. Del resto, la stessa parte committente Stretto di Messina s.p.a. - in data 2 marzo 2013 - ha comunicato alla Parsons essere intervenuta, con effetto dal 2 novembre 2012, la caducazione del Contratto di affidamento a Contraente generale in ragione delle previsioni del decreto legge medesimo, con cio' manifestando la volonta' unilaterale di non voler proseguire nel rapporto contrattuale e di non aver piu' interesse alla realizzazione dell'Opera. Come si e' gia' piu' volte ripetuto, gli effetti prodotti dal Decreto Legge in questione sono riconducibili a quelli del recesso unilaterale della parte committente. Ed invero, il predetto atto normativo ha disposto la caducazione del contratto, e quindi ha sciolto unilateralmente il vincolo contrattuale prescindendo totalmente dal comportamento della controparte e da eventuali inadempimenti ad essa riconducibili, ma facendo riferimento esclusivamente a circostanze estrinseche al contratto stesso, (quali "l'attuale stato di tensione nei mercati finanziari internazionali, la verifica, a tutela della finanza pubblica, della sostenibilita' del piano economico finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e Continente"). Alla riconducibilita' della caducazione ex lege del contratto alla fattispecie del recesso unilaterale del committente, inoltre, non osta la circostanza che lo stesso sia stato adottato dal Governo (e quindi formalmente da soggetto diverso dalla parte contraente), attesa la natura di societa' in house della Stretto di Messina spa., la quale - come si e' detto sopra - non puo' essere considerata un soggetto diverso dagli enti pubblici che ne rappresentano i soci ed, in generale, dall'Amministrazione concedente (originariamente il Ministero per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile e, successivamente, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 114 del 2003, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Sicche', si e' accertato che il Contratto di affidamento dei servizi di Project Management Consulting stipulato in data 16 gennaio 2006 tra la Stretto di Messina spa. e la Parsons Transportation Group Inc. si e' sciolto a seguito del recesso unilaterale della parte committente con effetto dal 2 novembre 2012. Infatti, il recesso e' stato manifestato secondo le modalita' previste dal contratto (in particolare l'art. 25.2 stabilisce che il committente debba comunicare la volonta' di recedere con lettera raccomandata A/R), mentre la decorrenza degli effetti e' quella stabilita dal DM 187/2012 (poi trasfuso nell'art. 34-decies Legge 221/2012), intervenuto a disciplinare in via diretta la presente fattispecie. Dopo aver chiesto l'accertamento dell'intervenuto recesso dal contratto da parte della Stretto di Messina spa., la Parsons ha chiesto condannarsi la Stretto di Messina spa. in liquidazione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento degli indennizzi conseguenti al suddetto recesso unilaterale, cosi' come previsti dalle seguenti disposizioni: 1. in via principale dall'art. 1671 c.c. (quantificati in € 29.855.878,00 a titolo di spese sostenute e da sostenere o di corrispettivi dovuti al netto di quelli gia' ricevuti, ed in € 20.084.950,29 a titolo di mancati utili); 2. in subordine dall'art. 25.4 del Contratto (quantificati in € 2.102.980,65 a titolo di saldo per le prestazioni contrattualmente previste ed in concreto eseguite; € 4.837.308,12 per le prestazioni non contrattualizzate eseguite; € 16.051.960,00 pari al 10% dei 4/5 di € 200.849.502,90); 3. in ulteriore subordine dall'art. 7 della Intesa PMC (quantificati in € 2.102.980,65 a titolo di saldo per le prestazioni contrattualmente previste ed in concreto eseguite; € 4.837.308,12 per le prestazioni non contrattualizzate eseguite; € 3.740.979,00 per costi di smobilizzo; € 8.025.980,00 pari al 5% dei 4/5 di € 200.849.502,90); 4. in estremo subordine dall'art. 34-decies della Legge 221/2012 (quantificati in € 2.102.980,65 a titolo di saldo per le prestazioni contrattualmente previste ed in concreto eseguite; € 1.957.377,94 quale 10% dell'ammontare complessivo delle prestazioni eseguite - pari ad € 19.573.779,41; € 4.837.308,12 a titolo di saldo delle prestazioni addizionali richieste dalla Stretto di Messina spa. e direttamente eseguite; € 483.730,81 quale 10% dell'ammontare delle suddette prestazioni). Deve, altresi', evidenziarsi che gli importi relativi alle prime tre ipotesi vengono richiesti previa disapplicazione, nella misura ritenuta necessaria, delle disposizioni di cui al DL 187/2012, cosi' come sostituito dall'art. 34-decies della Legge n. 221/2012, ovvero previa sottoposizione della domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE, ovvero previa sottoposizione della questione dei legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 10, 24, 41, 42, 43, 97, 113 e 117 della Costituzione. La natura del Contratto stipulato tra le parti e la normativa applicabile. Orbene, il Contratto stipulato tra la Stretto di Messina spa. e la Parsons Transportation Group Inc. in data 16 gennaio 2006 aveva ad oggetto l'affidamento dei servizi di Project Management Consulting in relazione alle attivita' concernenti la progettazione definiva ed esecutiva e la realizzazione dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina. In particolare, ai sensi dell'art. 3 del contratto, questo aveva ad oggetto l'espletamento, secondo le prescrizioni tecniche ed in conformita' al Contratto, di tutte le attivita' di assistenza tecnica, amministrativa, gestionale ed ambientale occorrenti al Committente, in relazione alla progettazione definitiva ed esecutiva ed alla realizzazione dell'Opera e delle Opere e Misure Mitigatrici e Compensative dell'Impatto Ambientale, Territoriale e Sociale, con particolare riferimento alle seguenti attivita': a) controllo e verifica delle attivita' di pianificazione e programmazione del Contraente Generale e del Monitore Ambientale; b) controllo e verifica della progettazione definitiva ed esecutiva; c) controllo e verifica delle attivita' relative a procedure espropriative e di asseverimento; d) assistenza al committente durante gli iter approvativi, da parte del CIPE, del Progetto Definitivo, del Progetto di Monitoraggio Ambientale, Territoriale e Sociale, nonche', nei casi previsti, del progetto Esecutivo; e) attivita' di assistenza nelle fase del Collaudo provvisorio e del Collaudo definitivo, ivi comprese le fasi del pre-esercizio ferroviario da parte di Rete Ferroviaria Italiana e di ultimazione dei lavori; f) sorveglianza del sistema di gestione per la qualita' nelle fasi di elaborazione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo e nella fase realizzativa; g) sorveglianza dei sistemi di gestione, salute e sicurezza; h) sorveglianza dei sistemi di gestione ambientale; i) controllo, verifica, integrazione e rielaborazione del progetto di Monitoraggio Ambientale, Territoriale e Sociale; j) attivita' relative all'esame ed istruttoria delle riserve, dei contenziosi e dei problemi contrattuali relativi agli affidamenti al Contraente Generale ed al Monitore Ambientale. Poi, nel Capitolato d'oneri allegato al Contratto risulta specificato che la Stretto di Messina spa. (quale concessionaria per il finanziamento, la progettazione, la realizzazione e la gestione del collegamento stabile tra la Sicilia ed il Continente ed avendo affidato ad un Contraente generale la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'Opera) ha ritenuto - in considerazione dell'importanza e della complessita' dell'appalto - di indire una gara per la selezione di un Project Management Consultant, al fine di garantire al Committente "l'assistenza tecnica, amministrativa, gestionale ed ambientale in tutte le fasi di progettazione, realizzazione e collaudo affinche' queste siano sviluppate con efficienza, efficacia e nel rispetto dei tempi, dei costi, dei requisiti di sicurezza e di qualita' stabiliti". In particolare, viene specificato che "al PMC sara' richiesto di eseguire tutti quei servizi ed attivita' di gestione, monitoraggio e controllo a supporto del Committente nel raggiungimento degli obiettivi prefissati" ivi comprese le attivita' di Alta Sorveglianza, comprendenti la costante e continua verifica dello stato e dell'andamento del progetto, sotto i seguenti profili: tecnico e scientifico; ambientale; economico; organizzativo; rispetto dei programmi; rispetto di tutte le Leggi, norme e condizioni contrattuali; rapporti con tutti gli Enti ed Autorita' interessati. Viene, altresi', specificato che il PMC avra': il ruolo di indirizzo e di guida complessivi del progetto, con tempestiva identificazione e di eventuali deviazioni, anomalie o problematiche in genere; l'individuazione, la richiesta ed il controllo delle opportune azioni correttive; il controllo e la verifica degli aspetti tecnici afferenti alla progettazione e realizzazione delle opere ai fini dell'approvazione e/o dell'accettazione delle stesse da parte del Committente. Inoltre, il PMC dovra' verificare che la progettazione e la realizzazione delle opere vengano gestite e condotte in modo tale da assicurare il conseguimento degli obiettivi, delle prestazioni, dei requisiti e dei livelli qualitativi attesi dal Committente nelle specifiche tecniche del contratto tra Stretto di Messina spa. ed il Contraente Generale. L'attivita' del Project Management Consultant, infine, doveva estendersi anche alla fase relativa alla esecuzione dei lavori, dovendo in tale fase assicurare la necessaria continuita' ed interfaccia tra la progettazione e la costruzione, attraverso la presenza stabile in cantiere, coerentemente con il programma dei lavori. Tale supporto doveva riguardare: le attivita' di verifica della progettazione che dovessero estendersi durante la fase di costruzione; la soluzione di problemi contingenti relativi al monitoraggio ed alla costruzione; la valutazione dell'esito di prove ed ispezioni e piu' in generale l'interfaccia con il Controllo Qualita'; la valutazione delle proposte di varianti progettuali in corso d'opera e della successiva verifica della progettazione; il supporto tecnico-progettuale per la gestione delle riserve, contenziosi e problemi contrattuali; il supporto tecnico-progettuale per le attivita' di collaudo; il supporto per le procedure espropriative. Sicche', il contratto in questione ha dunque ad oggetto l'espletamento di tutte le attivita' che solitamente vengono poste in essere dalla parte committente, finalizzate al controllo della corretta esecuzione del contratto in tutte le relative fasi ed alla verifica della corretta realizzazione dell'Opera. L'oggetto di tale contratto risulta, pertanto, strettamente ed intimamente legato al Contratto di affidamento a Contraente Generale, dovendone verificare in ogni sua fase la regolare e corretta esecuzione. La sostanziale coincidenza tra le attivita' che dovevano essere svolte dalla parte committente e quelle che dovevano essere svolte dal Project Management Consultant consente di ritenere applicabile al Contratto stipulato tra la Stretto di Messina spa. e la Parsons la disciplina speciale in materia di appalti di opere pubbliche. Cio' posto, devesi osservare che il bando di gara per l'affidamento dei servizi di Project Management Consulting risale al 2004, mentre il contratto tra le parti risulta stipulato in data 16 gennaio 2006. Di conseguenza, la normativa applicabile nella fattispecie in esame e' quella dettata dalla Legge n. 109 del 1994 e dal relativo regolamento di attuazione DPR n. 554 del 1999. E comunque, come gia' sopra evidenziato, la disciplina relativa ai criteri di determinazione dell'indennizzo in caso di recesso unilaterale del committente e' rimasta immutata nel tempo ed e' stata poi integralmente trasfusa nell'art. 134 del decreto legislativo 163/2006. Orbene, in base agli artt. 345 L.gen. Lavori Pubblici del 1865; 41 del cap.gen. Min. ll.pp. del 1962; 122, comma 1 del DPR n. 554 del 1999 e, successivamente, 134 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Sicche', l'Amministrazione deve, in primo luogo, procedere al pagamento dei lavori eseguiti dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso. In secondo luogo, deve pagare all'appaltatore "il valore dei materiali utili esistenti in cantiere" che siano stati gia' accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto. Infine, dovra' essere corrisposta all'appaltatore una somma pari al decimo dell'importo delle opere che rimangono ineseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite va calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. Come gia' sopra evidenziato, tale criterio di determinazione dell'indennizzo deve ritenersi tassativo ed inderogabile dall'autonomia privata dei contraenti, in quanto rispondente a finalita' pubblicistiche. In ogni caso, devesi evidenziare che criterio analogo a quello previsto dalla normativa generale sugli appalti pubblici risulta inserito anche nel contratto stipulato tra le parti in data 16 gennaio 2006. In particolare, l'art. 25.4 - nel disciplinare le conseguenze del recesso unilaterale della parte committente - stabilisce che "All'appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verra' riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente art. 25.2, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto, nonche' il 10% (dieci per cento) dell'importo delle prestazioni non eseguite fino ai quattro quinti dell'importo del Contratto, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto. Si precisa che, a tal fine, per importo di Contratto si intende l'importo di cui al precedente art. 7.1, come modificato a termini di Contratto sino al momento del recesso". Quindi, nella fattispecie in esame, avrebbe dovuto trovare applicazione il predetto criterio di calcolo dell'indennizzo (previsto in generale dalla normativa sugli appalti pubblici e coincidente con quello contrattualmente pattuito). Tuttavia, nonostante la normativa specifica in materia di appalti pubblici e nonostante la suddetta pattuizione contrattuale, il DL 187/2012, cosi' come sostituito dall'art. 34-decies della Legge n. 221/2012, nel disporre la caducazione di tutti i contratti stipulati dalla Stretto di Messina spa. (e quindi anche del Contratto di affidamento dei servizi di Project Management Consulting alla Parsons), e' intervenuto a dettare dei criteri specifici per la liquidazione della indennita' spettante al privato contraente, che trovano applicazione solo nella fattispecie in esame e solo per i contratti stipulati dalla Stretto di Messina spa. con riferimento alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. In particolare, il comma 3 stabilisce che "gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto". Tale criterio e' diverso rispetto a quello previsto dalla normativa generale in tema di appalti pubblici, e - come anche puo' desumersi dalla quantificazione effettuata dalla parte attrice nell'atto di citazione - porta alla determinazione di una indennita' in misura inferiore. Sicche', applicando nel caso in esame l'art. 34-decies della Legge n. 221/2012, l'indennizzo da riconoscersi alla Parsons non sarebbe quello previsto in generale dalla normativa in materia di appalti pubblici (pari al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite), bensi' quello meno favorevole previsto dalla norma suddetta (pari pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto). In particolare, i due criteri coincidono nella parte in cui riconoscono al contraente privato il pagamento delle opere effettivamente eseguite sino alla data del recesso, ma differiscono in ordine al criterio di calcolo dell'ulteriore importo del 10%. Infatti, mentre la normativa generale in materia di appalti pubblici prevede che tale percentuale sia calcolata sulla base dell'importo delle opere non eseguite (da calcolarsi sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti), per contro il citato art. 34-decies prevede che tale percentuale sia calcolata sull'importo delle opere eseguite anziche' su quelle da eseguire). Cio' posto, devesi rilevare che, nel caso in esame, le prestazioni di consulenza oggetto del Contratto di Project Management Consulting dovevano svolgersi per tutta la durata del Contratto di affidamento a Contraente Generale, stipulato tra la Stretto di Messina spa. e la Eurolink, dalla fase della progettazione definitiva, a quella della progettazione esecutiva sino alla fase della realizzazione vera e propria dell'Opera. Tuttavia, le prestazioni effettivamente eseguite attengono solo alla fase iniziale dell'appalto (essendosi questo fermato con la redazione del progetto Definitivo), rimanendo ancora in gran parte non eseguito. Sicche', tenuto conto del momento in cui e' intervenuto il recesso unilaterale del committente, e' agevole - pur in assenza di calcoli dettagliati - verificare che il criterio introdotto dal citato art. 34-decies risulti meno favorevole. Ed infatti, dalla documentazione in atti risulta che l'ammontare complessivo delle prestazioni eseguite e' pari ad € 19.573.779,41, mentre il corrispettivo contrattuale era pari ad € 119.850.000,00. Tuttavia, mentre in base alla normativa generale la percentuale del 10% andrebbe calcolata sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti; secondo l'art. 34-decies la suddetta percentuale andrebbe calcolata solo sull'importo netto dei lavori eseguiti, senza tenere in alcun conto il valore delle prestazioni rimaste ineseguite. Peraltro, la norma in esame prevede espressamente che al contraente privato spetta l'indennizzo suindicato a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, cio' escludendo il riconoscimento di qualsivoglia altro importo a qualunque titolo e, quindi, impedendo una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione. Di conseguenza, una pronuncia di incostituzionalita' dell'art. 1 del DL 187/2012 (poi trasfuso nell'art. 34-decies della Legge 221/2012) nella parte in cui, nell'ipotesi di caducazione dei contratti, il comma 8 richiama gli effetti di cui al comma 3, in base al quale "a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto", comporterebbe l'applicazione del criterio previsto dalla normativa sugli appalti pubblici e, di conseguenza, l'accoglimento della domanda con cui la Parsons ha chiesto il pagamento di una indennita' in misura superiore. Da ultimo, quanto al profilo della rilevanza, va evidenziato che le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta Stretto di Messina spa. nei confronti della Parsons sono state tutte rigettate, ad eccezione di quelle in cui la predetta convenuta chiede di essere manlevata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Presidenza del Consiglio in caso di eventuale accoglimento delle domande proposte dalla Parsons. Di conseguenza, la eventuale fondatezza di tali domande non inficia comunque la rilevanza della questione sollevata nella presente sede. 9.2 - La non manifesta infondatezza della questione. Quanto al secondo requisito, la evidente discrepanza nei criteri di calcolo dell'indennita' sembra confliggere in primo luogo con l'art. 3 della Costituzione, ingenerando una ingiustificata ed irragionevole disparita' di trattamento. Come gia' sopra evidenziato, le disposizioni di cui al DL n. 187/2012, poi trasfuse nell'art. 34-decies della Legge 221/2012 hanno la natura di legge-provvedimento, non contenendo una disciplina generale ed astratta, ma essendo rivolte a disciplinare esclusivamente i contratti stipulati dalla societa' Stretto di Messina S.p.A. con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera (e cioe' il rapporto contrattuale tra la Stretto di Messina spa. e la Eurolink ed il rapporto contrattuale tra la Stretto di Messina spa. e la Parsons). Di conseguenza, e' rimesso alla Corte Costituzionale lo scrutinio in ordine ad eventuali disparita' di trattamento ed alla ragionevolezza della norma, al fine di evitare che la stessa - essendo rivolta a disciplinare una fattispecie concreta - possa risultare arbitraria. Quanto, poi, al profilo della ragionevolezza, devesi altresi' evidenziare che - come affermato dalla Corte costituzionale - il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, ma esige che cio' avvenga alla condizione che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica. Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalita' dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, e' consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti, (cfr. Corte cost. sentenze n. 216 del 2015, n. 56 del 2015, n. 160 del 2013, n. 103 del 2013, n. 302 del 2010, n. 236 del 2009, n. 206 del 2009 e n. 416 del 1999 ). L'intervento retroattivo del legislatore puo' incidere sull'affidamento dei cittadini a condizione che: 1) trovi giustificazione in principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, e dunque abbia una causa normativa adeguata, quale un interesse pubblico sopravvenuto o una inderogabile esigenza; 2) sia comunque rispettoso del principio di ragionevolezza inteso, anche, come proporzionalita'. In altri termini, il principio dell'affidamento e' sottoposto al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali, (cfr. Corte cost. sentenze n. 16 del 2017, n. 203 del 2016, n. 108 del 2016, n. 216 del 2015, n. 56 del 2015, n. 34 del 2015, n. 308 del 2013, n. 92 del 2013, n. 264 del 2012 e n. 349 del 1985). Tuttavia, la disposizione in esame (nella parte in cui fissa i criteri per la determinazione dell'indennizzo spettante all'appaltatore in caso di recesso unilaterale della parte committente), non sembra rispettare i limiti della ragionevolezza e non arbitrarieta', posti dalla giurisprudenza costituzionale all'adozione di leggi-provvedimento. Infatti, pur risultando identica la situazione sostanziale (e cioe' quella relativa alle conseguenze economiche del recesso unilaterale dal rapporto contrattuale esercitato dalla parte committente per motivazioni indipendenti da eventuali inadempimenti della controparte) il legislatore e' intervenuto con un atto normativo a disciplinare la fattispecie concreta (e solo quella) attribuendo all'appaltatore che subisce il recesso una indennita' da calcolarsi sulla base di criteri diversi rispetto a quelli previsti per tutti gli altri soggetti che contrattano con la Pubblica Amministrazione. Tale intervento normativo appare, in primo luogo, irragionevole, non emergendo in nessuna delle disposizioni le ragioni che hanno indotto il legislatore a disciplinare la sola fattispecie concreta in maniera diversa rispetto alla disciplina generale che trova applicazione nei confronti di tutti gli altri contraenti privati della Pubblica Amministrazione e sotto quali aspetti e per quali motivi i contraenti privati della Stretto di Messina spa. non siano assimilabili a tutti i soggetti predetti e sia giustificabile, per questi ultimi (e solo per loro), un trattamento diversificato. In secondo luogo, l'intervento normativo in esame appare discriminatorio, atteso che - come sopra gia' evidenziato - impone la applicazione di un criterio di calcolo che, in concreto, porta ad un indennizzo inferiore rispetto a quello che si otterrebbe applicando il criterio di calcolo previsto dalla generale normativa in materia di appalti pubblici. E peraltro, a nulla vale osservare che - in astratto - il criterio indicato dall'art. 1 del DL 187/2012, poi trasfuso nell'art. 34-decies della Legge n. 221/2012 potrebbe rivelarsi anche piu' favorevole all'appaltatore. Giova, infatti, ripetere che i due criteri di calcolo qui paragonati coincidono nella parte in cui riconoscono al contraente privato il pagamento delle opere effettivamente eseguite sino alla data del recesso, ma differiscono in ordine alla base di calcolo dell'ulteriore importo del 10%. In particolare, mentre in base alla normativa generale la percentuale del 10% andrebbe calcolata sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti; secondo l'art. 34-decies la suddetta percentuale andrebbe calcolata solo sull'importo netto dei lavori eseguiti, senza tenere in alcun conto il valore delle prestazioni rimaste ineseguite. Quindi, la suddetta percentuale del 10% e' destinata a variare anche notevolmente, a seconda della fase in cui si trova l'esecuzione dell'appalto e del momento in cui viene esercitato il recesso da parte del committente. E' evidente, del resto, che se il recesso viene esercitato quando l'esecuzione del contratto e' in fase iniziale, il criterio previsto dall'art. 34-decies sara' piu' sfavorevole per l'appaltatore, in quanto la percentuale del 10% dovra' essere calcolata sull'importo dei lavori gia' eseguiti, che sara' inferiore rispetto a quelli ancora da eseguire. Viceversa, se il recesso viene esercitato quanto l'esecuzione del contratto e' in fase finale, il criterio previsto dall'art. 34-decies potrebbe rivelarsi piu' favorevole, in quanto la percentuale del 10% dovra' essere calcolata sull'importo dei lavori eseguiti, che sara' superiore rispetto a quelli ancora da eseguire. Tuttavia, tutte le suesposte considerazioni appaiono assolutamente ininfluenti nel caso di specie, considerato che il criterio di calcolo dettato dall'art. 34-decies citato e' destinato ad operare solo con riferimento ad una unica fattispecie concreta, relativa ai contratti stipulati dalla Stretto di Messina spa. per la realizzazione di una unica opera pubblica (il Ponte sullo Stretto di Messina appunto): contratti questi che si trovavano pacificamente nella fase iniziale della esecuzione, essendo stato realizzato esclusivamente il Progetto Definitivo, in relazione al quale - al momento del recesso - era ancora in corso la procedura di approvazione da parte del CIPE. Stante il chiaro tenore letterale della norma in esame, il criterio di calcolo ivi previsto e' destinato ad operare solo nella suddetta fattispecie, essendo pertanto irrilevante una sua eventuale e possibile convenienza in relazione a differenti ipotesi, nei confronti delle quali non potrebbe comunque trovare applicazione. Peraltro, il dubbio in ordine al carattere discriminatorio della norma in esame appare confermato anche dalla parte in cui si specifica che l'indennizzo ivi previsto viene riconosciuto a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, con esclusione quindi di qualsivoglia altro importo a qualunque titolo ed a differenza di quanto previsto dal legislatore in altre occasioni, (cfr. ad esempio Corte Cost. sent. n. 71/2015, nella quale ha ritenuto non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto l'indennita' dovuta per il periodo di occupazione illegittima antecedente al provvedimento di acquisizione, pur essendo determinata in base ad un parametro riduttivo rispetto a quello cui e' commisurato l'analogo indennizzo per la (legittima) occupazione temporanea dell'immobile, faceva salva la possibilita' di provare una diversa entita' del danno). Da ultimo, il criterio di calcolo in esame appare violare anche il principio del legittimo affidamento, sempre da ricondurre all'art. 3 della Costituzione, avendo inciso in senso sfavorevole sui rapporti giuridici preesistenti, senza tuttavia rispettare i limiti della proporzionalita' e ragionevolezza. Non va trascurato, infatti, che l'indennizzo in questione viene riconosciuto al fine di riequilibrare la situazione contrattuale dell'appaltatore, che "subisce" la decisione legittima del committente di sciogliere il vincolo contrattuale rimasto (parzialmente) ineseguito. La misura dell'indennizzo, del resto, e' parametrata in senso lato sugli elementi del "danno emergente" (rappresentato dal pagamento delle opere eseguite) e del "lucro cessante" (rappresentato dal mancato guadagno). In particolare, il "mancato guadagno" e' costituito da cio' che l'appaltatore avrebbe ricavato dall'esecuzione del contratto nel tempo stabilito, inteso nel senso dell'utile, al netto delle spese, che l'appaltatore avrebbe realizzato. Orbene, in materia di appalti pubblici, il legislatore - in tutte le normative che si sono via via succedute nel tempo - ha ritenuto proporzionato calcolare tale parametro nella misura del 10% dell'importo delle opere non eseguite (da computarsi sul valore dell'opera abbattuto di un 20% che corrisponde al cd. quinto d'obbligo, vale a dire il limite entro cui la stazione appaltante puo' determinare una variazione anche in ribasso dei lavori appaltati). Tradizionalmente, dunque, il menzionato parametro legislativo ha natura di criterio generale di quantificazione del margine di profitto dell'appaltatore nei contratti con la Pubblica Amministrazione, ritenuto pertanto proporzionato ed idoneo ad indennizzare il sacrificio subito dall'appaltatore a seguito della decisione unilaterale dell'amministrazione di sciogliere il vincolo contrattuale e di non realizzare piu' l'opera appaltata. Sicche', il diverso criterio di calcolo del "mancato guadagno" previsto dal DL 187/2012 - portando ad un risultato piu' sfavorevole per il contraente privato - ha dunque inciso sul legittimo affidamento della parte nella sicurezza giuridica, tenuto conto peraltro che analogo parametro era previsto anche nelle pattuizioni contrattuali. Ne' puo' dirsi che tale lesione del legittimo affidamento trovi giustificazione nella necessita' di tutelare un interesse pubblico sopravvenuto, ritenuto superiore nel bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali. Ed infatti, nel caso in esame, non e' stato specificato il motivo per cui il legislatore ha ritenuto di riconoscere un indennizzo in misura inferiore rispetto a quello previsto sia dalla normativa generale, sia dalle specifiche pattuizioni contrattuali. E comunque, pur volendo individuare la motivazione nelle esigenze di tutela della finanza pubblica, nell'ottica del "necessario bilanciamento" tra il perseguimento dell'interesse pubblico e la tutela del legittimo affidamento di coloro che hanno conseguito una situazione sostanziale e consolidata sulla base della disciplina previgente, l'intervento normativo in esame non appare proporzionare in maniera ragionevole il peso imposto ai privati per il fine che il legislatore intende realizzare. La misura della riduzione dell'indennizzo - nonostante la peculiarita' dell'Opera da realizzare - appare un onere individuale eccessivo, essendo stata imposta non alla intera categoria dei soggetti che contraggono con la Pubblica amministrazione, ma esclusivamente a carico delle controparti private coinvolte nella realizzazione di un'unica opera pubblica. Ne', del resto, puo' affermarsi che - nel caso di specie - la Pubblica Amministrazione goda di una posizione di preminenza, esercitando una potesta' pubblicistica. Infatti, nella fase di esecuzione del contratto, la Pubblica amministrazione agisce in posizione paritetica rispetto al contraente privato ed il diritto potestativo di recesso viene riconosciuto all'Amministrazione in quanto contraente e non quale espressione di un potere pubblicistico. Cio' vale anche con riferimento alle conseguenze economiche dell'esercizio del menzionato diritto potestativo, in quanto finalizzate al riequilibrio del sinallagma contrattuale, nell'ambito del quale - come gia' detto - la Pubblica Amministrazione si pone in una posizione paritetica rispetto al privato. Inoltre, appare nella specie ravvisabile un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale del citato DL 187/2012, poi trasfuso nell'art. 34-decies della Legge n. 221/2012 per contrasto con l'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui impone alla Pubblica Amministrazione di agire in maniera imparziale. Tale principio, all'evidenza, deve essere rispettato sia quando l'Amministrazione agisca nell'esercizio di poteri autoritativi, sia quando eserciti attivita' iure privatorum, in posizione paritetica con i privati. Per le suesposte considerazione, appare irragionevole la disparita' di trattamento tra coloro che hanno concluso contratti di appalto con la Stretto di Messina spa. (da qualificarsi, come sopra gia' detto, societa' in house delle amministrazioni che ne sono socie) e tutti gli altri contraenti privati che hanno concluso contratti con la Pubblica Amministrazione, non apparendovi giustificazione che le suddette posizioni - essendo sostanzialmente assimilabili, trattandosi tutti di contraenti della Pubblica Amministrazione - siano trattate in modo diverso. 10 - Conclusioni. In conclusione, sulla base di tutte le suesposte considerazioni, risultando sussistenti i presupposti di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del DL n. 187 del 2 novembre 2012 (poi trasfuso nell'art. 34-decies della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012) nella parte in cui, nell'ipotesi di caducazione dei contratti, il comma 8 richiama gli effetti di cui al comma 3, in base al quale "a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto", perche' contrastante con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, diviene necessario trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale, disponendo la sospensione del presente giudizio relativamente alle ulteriori domande subordinate proposte dalla Parsons Transportation Group Inc. (non decise con la sentenza parziale del 16 ottobre 2018), nonche' alle domande riconvenzionali proposte dalla Stretto di Messina spa. sub 11) e 12) della comparsa di costituzione nel giudizio RG n. 20740/2014, in quanto subordinate all'accoglimento anche parziale delle domande di condanna avanzate dalla Parsons nei suoi confronti.