1. In considerazione dell'attuale condizione di tensione  dei
mercati finanziari internazionali che impone, a tutela della  finanza
pubblica,  particolari  esigenze  di  cautela  nella  verifica  della
sostenibilita'  del  piano  economico-finanziario  del   collegamento
stabile viario e ferroviario tra Sicilia  e  continente  (di  seguito
Ponte), anche in relazione alle modalita' di finanziamento  previste,
la societa' Stretto di  Messina  S.p.A.  ed  il  contraente  generale
stipulano  apposito  atto  aggiuntivo  al   contratto   vigente   per
l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente  articolo.  Ai
fini di cui al presente comma, l'atto aggiuntivo e'  trasmesso  entro
trenta giorni dalla stipula alle competenti Commissioni parlamentari. 
        2. Entro sessanta giorni dalla stipula  dell'atto  aggiuntivo
la societa' Stretto di Messina S.p.A. presenta al CIPE, ai fini di un
primo esame in linea  tecnica  del  progetto  definitivo  dell'opera,
unitamente agli elaborati  tecnici  nonche'  ai  necessari  pareri  e
autorizzazioni, i  piani  economico-finanziari  accompagnati  da  una
completa  e  dettagliata  analisi  dell'intervento  che  attesti   la
sostenibilita' dell'investimento, con riguardo  sia  alle  condizioni
praticate  nel  mercato  dei  capitali  sia  alle  varie  ipotesi  di
finanziamento pubblico.  Il  CIPE  in  sede  di  esame  tecnico  puo'
valutare parti progettuali dotate di autonoma funzionalita' alla  cui
effettiva  realizzazione  si  potra'  procedere  sentite  le  regioni
interessate. I piani economici e finanziari e le relative analisi che
attestano  la  sostenibilita'   dell'investimento   sono,   altresi',
trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari. 
        3.  In  esito  all'esame  in  linea  tecnica   del   progetto
definitivo dell'intervento, la societa'  Stretto  di  Messina  S.p.A.
avvia le  necessarie  iniziative  per  la  selezione  della  migliore
offerta di finanziamento dell'infrastruttura  con  capitali  privati,
senza che cio' dia luogo ad impegni contrattuali  vincolanti  per  la
concessionaria.  In  caso  di  mancata  individuazione  del  soggetto
finanziatore entro il termine per l'esame del progetto definitivo  di
cui al comma 4, sono caducati tutti gli atti che regolano i  rapporti
di  concessione,  nonche'  le  convenzioni  ed  ogni  altro  rapporto
contrattuale  stipulato  dalla  societa'  concessionaria.   In   tale
circostanza, a definitiva e completa tacitazione di  ogni  diritto  e
pretesa, gli  effetti  della  caducazione  dei  vincoli  contrattuali
comportano  esclusivamente  il  riconoscimento   di   un   indennizzo
costituito    dal    pagamento    delle    prestazioni    progettuali
contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento  di
una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto. 
        4. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto-legge  2
novembre 2012, n. 187, fino all'approvazione del progetto  definitivo
da parte del CIPE delle opere come individuate dal comma 2,  entro  e
non oltre i 540 giorni successivi  al  completamento  dell'esame  del
progetto in linea tecnica, tutti gli effetti dei contratti  stipulati
dalla societa' Stretto di Messina S.p.A. con il contraente generale e
gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione
dell'opera sono sospesi e per il periodo di sospensione non  potranno
essere avanzate dai contraenti pretese risarcitorie o di altra natura
a nessun titolo. Sono altresi' sospesi gli  adeguamenti  economici  a
qualsiasi titolo previsti. Per le parti progettuali non esaminate dal
CIPE la  sospensione  degli  effetti  contrattuali  permane,  con  le
modalita'  sopra  indicate,  fino  al  reperimento  della   integrale
copertura  finanziaria.  Le  parti  dovranno   improntare   il   loro
comportamento secondo i principi della buona fede. 
        5. La mancata approvazione del progetto definitivo dell'opera
da parte del CIPE, ai sensi del comma 4, comporta la  caducazione  di
tutti gli atti che regolano i rapporti  di  concessione,  nonche'  le
convenzioni ed  ogni  altro  rapporto  contrattuale  stipulato  dalla
societa' concessionaria, secondo le modalita' e per  gli  effetti  di
cui al comma 3. 
        6.  La  societa'  Stretto  di  Messina  S.p.A.  puo'   essere
autorizzata, previa approvazione dei progetti definitivi da parte del
CIPE e di intesa con  le  regioni  interessate,  ad  eseguire  lavori
infrastrutturali  funzionali  all'esigenza  dell'attuale  domanda  di
trasporto  anche  in  caso  di  mancata  realizzazione   del   Ponte,
ricompresi nel progetto definitivo generale, a  carico  del  bilancio
dello Stato nei limiti delle  risorse  che  saranno  individuate  con
successivi provvedimenti. 
        7. Con atto di indirizzo del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  sono  impartite   direttive   finalizzate   all'immediato
contenimento dei costi di gestione  e  di  personale  della  societa'
Stretto di Messina S.p.A. 
        8. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al  comma  1  non
venga stipulato entro il termine perentorio del 1º  marzo  2013  sono
caducati,  con  effetto  dalla  data  di  entrata   in   vigore   del
decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, tutti gli atti che regolano  i
rapporti  di  concessione,  nonche'  le  convenzioni  ed  ogni  altro
rapporto contrattuale stipulato dalla societa' concessionaria secondo
le modalita' e per gli effetti di cui al comma 3. 
        9. Nei casi di caducazione di cui ai commi  3,  5  e  8,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  la  societa'  Stretto  di
Messina S.p.A. e' posta in liquidazione e, per lo  svolgimento  delle
attivita' liquidatorie, e' nominato un  commissario  liquidatore  che
dovra' concludere le operazioni entro  e  non  oltre  un  anno  dalla
nomina. 
        10.  Agli  oneri   derivanti   dagli   eventuali   indennizzi
conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede mediante
utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  61  della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e  successivi  rifinanziamenti,
relativa al Fondo per lo sviluppo e  la  coesione.  A  tale  fine  le
risorse del Fondo sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a  valere
sulle assegnazioni destinate al Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti. 
        11. Gli eventuali indennizzi conseguenti  all'attuazione  del
presente articolo sono  preventivamente  comunicati  alle  competenti
Commissioni parlamentari con  elencazione  dei  destinatari  e  delle
relative somme loro riconosciute e con l'indicazione  puntuale  delle
prestazioni progettuali previste ed eseguite  che  hanno  dato  luogo
all'indennizzo per ciascuno dei predetti soggetti. 
    Orbene, l'art. 77 della Costituzione stabilisce  che  il  Governo
non puo', senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessita'
e  d'urgenza,  il  Governo  adotta,  sotto  la  sua  responsabilita',
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve  il  giorno  stesso
presentarli per la conversione alle Camere  che,  anche  se  sciolte,
sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque  giorni.  I
decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti  in
legge entro sessanta  giorni  dalla  loro  pubblicazione.  Le  Camere
possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti  sulla
base dei decreti non convertiti. 
    Sicche', e' sempre consentito al Parlamento disciplinare  con  lo
strumento legislativo anche rapporti che erano  stati  in  precedenza
disciplinati da decreti legge non convertiti. 
    E comunque, nel caso in esame,  non  puo'  ritenersi  che  il  DL
187/2012 abbia perso  efficacia  e  sia  decaduto.  Ed  infatti,  dal
confronto tra l'art. 1 del DL 187/2012 e l'art. 34-decies della Legge
221/2012  emerge  chiaramente   che   i   due   articoli   contengono
disposizioni  sostanzialmente  coincidenti,  con  l'unica  differenza
relativa al fatto che l'art. 34-decies fa decorrere gli effetti delle
disposizioni in esso contenute alla data di entrata in vigore del  DL
187/2012 (e cioe' 2 novembre 2012). 
    Di conseguenza, tale ultima circostanza, unitamente al fatto  che
la Legge 221 del 17 dicembre 2012 sia entrata  in  vigore  prima  che
fossero decorsi sessanta giorni dalla emanazione del  DL  187  del  2
novembre 2012, consente di ritenere che  il  DL  187/2012  sia  stato
convertito in  legge  ad  opera  della  suindicata  L.  221/2012.  Ed
infatti,  a  prescindere  dal  mancato   formale   riferimento   alla
conversione  del  DL.  187/2012,  gli  effetti   prodotti   dall'art.
34-decies sono esattamente i medesimi di una legge di conversione  di
un decreto legge. Del resto, convertire un  decreto  legge  significa
recepire  le  sue  statuizioni  nell'ambito  del  diverso   strumento
normativo rappresentato dalla legge ordinaria del Parlamento. 
    Inoltre,  quanto  alla  lamentata  disomogeneita'  tra  le  norme
contenute nel DL 187/2012 e quelle disciplinate dalla Legge 221/2012,
devesi tener conto che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 145
del 2015, ha  ritenuto  non  fondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 4, commi 5-quater , 5-sexies e  5-septies  ,
del d.l. 2  marzo  2012,  n.  16  -  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44 -  impugnato,
in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., nella parte in  cui
ha ridisegnato il regime fiscale speciale  antecedentemente  previsto
per gli immobili riconosciuti di interesse storico  o  artistico.  In
particolare, i  giudici  costituzionali  hanno  ritenuto  che  "Nella
fattispecie, infatti, non si verte in un caso di evidente o manifesta
mancanza di ogni nesso di interrelazione fra le disposizioni aggiunte
e quelle originarie contenute nel decreto-legge. Anzitutto, le  norme
censurate rientrano tutte nella materia tributaria, richiamata  nella
premessa del d.l. impugnato,  che  dunque  costituisce  un  punto  di
correlazione tra la disciplina introdotta in sede  di  conversione  e
quella dell'originario decreto. In  secondo  luogo,  il  nomen  iuris
della novella in esame appare del tutto assimilabile a  quello  della
legge n. 413 del 1991, che prevedeva il  precedente  regime  fiscale.
Inoltre, considerato che, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge
n. 400 del 1988, il contenuto del decreto-legge  «deve  essere  [...]
corrispondente  al  titolo»,  si  deve  ritenere  che,  abrogando   e
sostituendo il regime precedente, le norme censurate abbiano  trovato
nel contesto normativo in cui sono state inserite una sede idonea, in
tal  modo  identificandosi  un  ulteriore  profilo   di   omogeneita'
oggettiva. Infine, nel decreto-legge sono rinvenibili altre norme che
riguardano la fiscalita' immobiliare, quali, in  particolare,  quelle
espresse dall'art. 8, comma 16, lettere e ), f ) e g ),  in  tema  di
immobili situati all'estero. La procedura  parlamentare  seguita  non
comporta l'illegittimita' delle  disposizioni  impugnate  in  ragione
della specificata correlazione oggettiva. Per l'affermazione  che  la
violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. si ravvisa «in caso  di
evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra  le
disposizioni  incorporate  nella  legge  di  conversione   e   quelle
dell'originario decreto-legge, v. le citate sentenze n. 32/2014 e  n.
22/2012. Per l'affermazione che la violazione dell'art.  77,  secondo
comma, Cost. per difetto di omogeneita' si determina solo  quando  le
disposizioni  aggiunte  siano  totalmente  "estranee"  o  addirittura
"intruse",  cioe'  tali  da  interrompere,   in   parte   qua,   ogni
correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione»". 
    Sicche', analogamente  alla  fattispecie  esaminata  dalla  Corte
costituzionale,  nel  caso  in  esame  non  puo'  ritenersi  che   le
disposizioni relative alla vicenda del Ponte sullo Stretto di Messina
siano totalmente estranee o intruse rispetto a quelle previste  dalla
Legge n. 221/2012. Quest'ultima, infatti, contiene la  disciplina  di
"ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese"   e,   in
particolare, alla sezione X detta: disposizioni  per  incentivare  la
realizzazione di nuove infrastrutture (art. 33); misure  urgenti  per
le attivita' produttive, le infrastrutture e i trasporti,  i  servizi
pubblici locali, la valorizzazione dei beni  culturali  ed  i  comuni
(art. 34);  disposizioni  relative  alle  imprese  turistico-balneari
(art.  34  quater);  un  piano  di  sviluppo  del  turismo  (art.  34
quinquies); Definizione dei  contributi  per  programmi  di  edilizia
residenziale (art. 34 novies); disposizioni in materia  di  trasporto
pubblico locale (art. 34  undecies).  L'art.  34-decies,  quindi,  si
inserisce nell'ambito di una pluralita'  di  variegate  disposizioni,
accomunate dalla circostanza di rientrare in  un  piano  di  riordino
degli interventi di sviluppo del Paese. 
    Cio'  posto,   devesi   altresi'   considerare   che   la   Corte
Costituzionale ha costantemente  affermato  che  "Con  riguardo  alle
fattispecie di identita' sostanziale tra il testo  originario  di  un
decreto-legge e quello risultante  dalla  legge  di  conversione,  le
censure di incostituzionalita' proposte avverso il  testo  originario
si  trasferiscono  e  sono   assorbite   in   quelle   rivolte   alle
corrispondenti disposizioni del  testo  convertito,  con  conseguente
limitazione  a  queste  ultime  dell'oggetto  del  giudizio",   (cfr.
sentenze n. 244 del 2016; n. 298 del 2009, n. 443 del 2007 e  n.  417
del 2005). 
    Ne consegue che, allo stato, la  vicenda  della  caducazione  del
Contratto di affidamento dei servizi di Project Management Consulting
stipulato tra la  Stretto  di  Messina  spa.  e  la  Parsons  risulta
disciplinato esclusivamente dall'art. 34-decies della Legge 221/2012,
attesa la identita'  sostanziale  con  il  testo  originario  del  DL
187/2012. 
    In conclusione, l'art. 34-decies, per  i  motivi  sopra  esposti,
nella parte in cui, al comma 8,  stabilisce  che  "Nel  caso  in  cui
l'atto aggiuntivo di cui al comma 1  non  venga  stipulato  entro  il
termine perentorio del 1° marzo 2013 sono caducati, con effetto dalla
data di entrata in vigore del decreto legge n.  187  del  2  novembre
2012, tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione,  nonche'
le convenzioni ed ogni altro rapporto  contrattuale  stipulato  dalla
societa'  concessionaria"  -  non  appare   in   contrasto   con   la
Costituzione per il solo fatto di contenere una disciplina rivolta ad
un numero  determinato  e  limitato  di  destinatari;  per  avere  un
contenuto particolare e concreto;  nonche'  per  aver  riproposto  il
contenuto di un decreto legge non convertito con una specifica  legge
di conversione ad esso dedicata. 
    Pertanto, i suindicati dubbi di costituzionalita' sollevati dalla
Parsons  con  riferimento  a  tale   parte   della   norma   appaiono
manifestamente infondati e,  pertanto,  inidonei  a  giustificare  la
rimessione della questione alla Corte Costituzionale. 
    8.4 - Sulla rilevanza della questione relativa  alla  sospensione
degli effetti del contratto. 
    Discorso in parte diverso va fatto con riferimento  ai  dubbi  di
costituzionalita'  relativi  alla  parte  del  DL  187/2012  e,  poi,
dell'art. 34-decies della L.  221/2012  che  dispone  la  sospensione
degli effetti di tutti i contratti stipulati dalla Stretto di Messina
spa.. 
    In particolare, il comma 4  stabilisce  che  "4.  Dalla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre  2012,  n.  187,  fino
all'approvazione del progetto definitivo  da  parte  del  CIPE  delle
opere come individuate dal comma 2, entro e non oltre  i  540  giorni
successivi al completamento dell'esame del progetto in linea tecnica,
tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla societa'  Stretto  di
Messina S.p.A. con  il  contraente  generale  e  gli  altri  soggetti
affidatari dei servizi connessi alla  realizzazione  dell'opera  sono
sospesi e per il periodo di sospensione non potranno essere  avanzate
dai contraenti pretese  risarcitorie  o  di  altra  natura  a  nessun
titolo. Sono altresi' sospesi gli adeguamenti economici  a  qualsiasi
titolo previsti". 
    Tuttavia, nella presente sede, tutte le questioni  relative  alla
parte suindicata non appaiono rilevanti. 
    Ed invero, la lettera della norma  consente  una  interpretazione
costituzionalmente orientata, nel  senso  che  la  limitazione  della
possibilita' di avanzare pretese risarcitorie e di altra natura fosse
limitata  al  solo  periodo  di  sospensione  (allo  stato  da  tempo
terminato),  non  impedendo  poi  alle  parti  contraenti  di   agire
successivamente per far valere i propri diritti, come poi in concreto
e' stato fatto. 
    La  trattazione  delle  domande  delle  parti  contraenti   nella
presente sede e', pertanto, sufficiente  ad  escludere  la  rilevanza
della suesposta questione di legittimita' costituzionale  (sia  sotto
il profilo della violazione  dell'art.  24  della  Costituzione,  sia
sotto  il  profilo  della  violazione  dell'art.   47   della   Carta
fondamentale dei  diritti  fondamentali  dell'Unione  europea),  cio'
dimostrando la sussistenza nell'ordinamento di strumenti effettivi di
tutela giurisdizionale. 
    9 - La questione di  legittimita'  costituzionale  relativa  alla
quantificazione dell'indennizzo. 
    Discorso   diverso   merita   la   questione   di    legittimita'
costituzionale sollevata con riferimento alla parte dell'art.  1  del
DL 187/2012 (poi trasfuso nell'art. 34-decies della  Legge  221/2012)
in cui,  nell'ipotesi  di  caducazione  dei  contratti,  il  comma  8
richiama gli effetti  di  cui  al  comma  3,  in  base  al  quale  "a
definitiva e completa tacitazione di  ogni  diritto  e  pretesa,  gli
effetti  della  caducazione  dei  vincoli   contrattuali   comportano
esclusivamente il riconoscimento  di  un  indennizzo  costituito  dal
pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente  previste  e
direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari  al
10 per cento dell'importo predetto". 
    Al riguardo, la parte attrice sostiene  che  tale  norma  sarebbe
arbitraria ed irragionevole (in quanto  lesiva  dell'affidamento  dei
contraenti di Stretto di Messina in violazione degli  artt.  3  e  97
della  Costituzione),  discriminatoria  (applicandosi   soltanto   ai
soggetti affidatari), sproporzionata  e  ingiustificata  (rispondendo
soltanto a ragioni  di  convenienza  di  breve  periodo  dello  Stato
italiano che avrebbe  potuto  affrontare  la  questione  in  modo  da
salvaguardare il Progetto  ed  anni  di  investimenti  pubblici).  La
norma, quindi, avrebbe comportato l'espropriazione  dell'investimento
di Parsons in  grave  violazione  degli  artt.  41,  42  e  43  della
Costituzione e, in riferimento agli artt. 10,  11  e  117  Cost.  del
diritto    dell'Unione    europea,    internazionale    pattizio    e
consuetudinario. In particolare, l'art.  34-decies  avrebbe  impedito
alla Parsons di  recuperare  le  spese  sostenute  per  assistere  la
Stretto  di  Messina  spa.  nell'iter   approvativo   del   Progetto,
percependo gli utili derivanti dalla esatta esecuzione del contratto. 
    9.1 - La rilevanza della questione. 
    Sotto il primo profilo, non v'e' dubbio che la  norma  sospettata
di incostituzionalita' disciplini la fattispecie in esame. 
    Ed invero, giova ricordare che - nel giudizio RG n. 20740/2014  -
la  Parsons  Transportation  Group  Inc.  ha  chiesto  accertarsi   e
dichiararsi  la  risoluzione  del  Contratto  di  Project  Management
Consulting, stipulato in data 16  gennaio  2006  con  la  Stretto  di
Messina spa. per fatto e colpa di quest'ultima, nonche' del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Presidenza del Consiglio
dei Ministri,  con  conseguente  condanna  di  tutti  i  convenuti  a
ristorare la Parsons di tutti i costi sostenuti o da  sostenere,  dei
corrispettivi ancora dovuti e di tutti i danni sofferti. 
    In  via  subordinata,  la  Parsons  ha  chiesto  di  accertare  e
dichiarare il recesso esercitato dalla Stretto  di  Messina  spa.  in
data 2 marzo 2013 e condannare la predetta e le altre Amministrazioni
convenute al pagamento degli indennizzi previsti dall'art. 1671 c.c.;
ovvero in subordine quelli previsti  dall'art.  25.4  del  Contratto;
ovvero ancora in subordine previsti dall'art.  7  della  Intesa  PMC;
ovvero in ulteriore subordine al pagamento delle somme  previste  dal
citato art. 34-decies L. 221/2012, oltre in ogni caso al risarcimento
degli  ulteriori  danni  patiti  a  seguito  della  caducazione   del
contratto e della mancata realizzazione dell'Opera. 
    Orbene, con la sentenza parziale del 16 ottobre  2018,  e'  stata
rigettata la prima domanda proposta in via principale dalla  Parsons,
tenuto conto che  la  parte  attrice  ha  ricondotto  l'inadempimento
esclusivamente alla decisione della parte committente ed in  generale
del Governo italiano di non realizzare piu' l'Opera. 
    Tuttavia, come gia' sopra evidenziato, la decisione  della  parte
committente di non realizzare  piu'  l'opera  appaltata  non  integra
alcun inadempimento, anzi e' espressione di  un  diritto  potestativo
riconosciuto al committente sia dal codice civile, sia dalla speciale
disciplina in materia di appalti pubblici e  prescinde  da  eventuali
inadempimenti delle parti. L'appaltatore, quindi, non puo' vantare un
diritto al risarcimento del danno  per  non  aver  potuto  realizzare
l'opera, atteso che l'interesse alla realizzazione dell'opera fa capo
al solo  committente.  Ed  infatti,  all'esercizio  di  tale  diritto
potestativo non puo'  conseguire  un  diritto  risarcitorio  in  capo
all'appaltatore,   ma   e'   previsto   esclusivamente   un   diritto
all'indennizzo, nella misura normativamente determinata. 
    Peraltro, come sopra gia' evidenziato, la parte committente  puo'
avvalersi di tale diritto potestativo  anche  quando  la  controparte
abbia acquisito il diritto ad ottenere la risoluzione  del  contratto
per  inadempimento  della   stessa   Stazione   appaltante   e   tale
inadempienza abbia fatto valere. In tal caso, il vincolo contrattuale
si scioglie comunque a seguito della manifestazione  di  volonta'  di
recedere unilateralmente dallo stesso ed ogni questione  atterra'  al
diverso piano delle conseguenze economiche. 
    Parimenti,  per  i  motivi  gia'  ampiamente  esposti,  non  puo'
considerarsi illegittimo costituzionalmente o  contrario  alla  buona
fede contrattuale l'aver utilizzato lo strumento  normativo  anziche'
quello  amministrativo  per  esplicitare  la  volonta'  di   recesso.
Peraltro, anche l'art. 25  del  contratto  stipulato  tra  le  parti,
riconosce   espressamente   al   Soggetto   aggiudicatore,   a    suo
insindacabile giudizio, la facolta'  di  recedere  dal  Contratto  in
qualunque  tempo  e  qualunque  sia  lo  stato  di  esecuzione  delle
prestazioni oggetto del Contratto stesso. 
    Nel caso in esame, quindi, essendo la parte  concedente  receduta
unilateralmente dal contratto, il vincolo contrattuale deve ritenersi
estinto per tale causa. 
    Parimenti,   e'   stata   rigettata   la   conseguente    domanda
risarcitoria, atteso che - come gia' sopra evidenziato - la decisione
di non realizzare l'opera appaltata non  configura  un  inadempimento
della parte committente, ma un atto lecito, cui derivano  conseguenze
economiche di diversa natura (indennitaria e non risarcitoria). 
    Con la predetta sentenza, poi, e' stata accolta la prima  domanda
subordinata, con cui la  Parsons  ha  chiesto  di  accertare  che  il
Contratto di affidamento dei servizi di Project Management Consulting
stipulato in data 16 gennaio 2006 tra la Stretto di Messina spa. e la
Parsons Transportation Group Inc. si e' sciolto a seguito del recesso
unilaterale della parte committente con effetto dal 2 novembre 2012. 
    A tal fine, infatti, e' sufficiente ricordare che il DL.  n.  187
del 2012 (e  successivamente  l'art.  34-decies  Legge  221/2012)  ha
stabilito che - in caso di mancata stipulazione tra le  parti  di  un
atto aggiuntivo  entro  il  termine  dell'1  marzo  2013  -  dovevano
ritenersi caducati, con effetto dalla data di entrata in  vigore  del
decreto (2 novembre 2012), tutti gli atti  relativi  ai  rapporti  di
concessione,  nonche'  le  convenzioni   ed   ogni   altro   rapporto
contrattuale stipulato dalla societa' concessionaria. 
    Di conseguenza, non essendo stato stipulato alcun atto aggiuntivo
nel termine previsto  dal  citato  decreto  legge,  il  Contratto  di
affidamento a contraente generale stipulato tra la Stretto di Messina
spa. e la  Parsons  deve  ritenersi  caducato,  e  cioe'  il  vincolo
contrattuale deve ritenersi sciolto a seguito del recesso unilaterale
della parte committente.  Del  resto,  la  stessa  parte  committente
Stretto di Messina s.p.a. - in data 2 marzo 2013 - ha comunicato alla
Parsons essere intervenuta, con  effetto  dal  2  novembre  2012,  la
caducazione del Contratto di affidamento  a  Contraente  generale  in
ragione  delle  previsioni  del  decreto  legge  medesimo,  con  cio'
manifestando la volonta' unilaterale  di  non  voler  proseguire  nel
rapporto contrattuale e di non aver piu' interesse alla realizzazione
dell'Opera. 
    Come si e' gia' piu' volte ripetuto,  gli  effetti  prodotti  dal
Decreto Legge in questione sono riconducibili a  quelli  del  recesso
unilaterale della parte committente.  Ed  invero,  il  predetto  atto
normativo ha disposto la  caducazione  del  contratto,  e  quindi  ha
sciolto  unilateralmente   il   vincolo   contrattuale   prescindendo
totalmente  dal  comportamento  della  controparte  e  da   eventuali
inadempimenti  ad  essa   riconducibili,   ma   facendo   riferimento
esclusivamente a circostanze estrinseche al contratto stesso,  (quali
"l'attuale stato di tensione nei mercati  finanziari  internazionali,
la verifica, a tutela della finanza  pubblica,  della  sostenibilita'
del piano economico finanziario del  collegamento  stabile  viario  e
ferroviario tra Sicilia e Continente"). 
    Alla riconducibilita' della caducazione  ex  lege  del  contratto
alla fattispecie del recesso unilaterale  del  committente,  inoltre,
non osta la circostanza che lo stesso sia stato adottato dal  Governo
(e quindi formalmente da soggetto diverso  dalla  parte  contraente),
attesa la natura di societa' in house della Stretto di Messina  spa.,
la quale - come si e' detto sopra - non puo'  essere  considerata  un
soggetto diverso dagli enti pubblici che ne rappresentano i soci  ed,
in  generale,  dall'Amministrazione  concedente  (originariamente  il
Ministero per i lavori pubblici  e  per  i  trasporti  e  l'aviazione
civile e, successivamente,  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  del
decreto  legislativo  n.   114   del   2003,   il   Ministero   delle
Infrastrutture e dei Trasporti). 
    Sicche', si e' accertato che  il  Contratto  di  affidamento  dei
servizi di Project Management Consulting stipulato in data 16 gennaio
2006 tra la Stretto di Messina spa. e la Parsons Transportation Group
Inc. si e' sciolto a seguito  del  recesso  unilaterale  della  parte
committente con effetto dal 2 novembre 2012. Infatti, il  recesso  e'
stato manifestato secondo le modalita'  previste  dal  contratto  (in
particolare  l'art.  25.2  stabilisce  che   il   committente   debba
comunicare la volonta' di recedere  con  lettera  raccomandata  A/R),
mentre la  decorrenza  degli  effetti  e'  quella  stabilita  dal  DM
187/2012  (poi  trasfuso   nell'art.   34-decies   Legge   221/2012),
intervenuto a disciplinare in via diretta la presente fattispecie. 
    Dopo aver chiesto  l'accertamento  dell'intervenuto  recesso  dal
contratto da parte della Stretto  di  Messina  spa.,  la  Parsons  ha
chiesto condannarsi la Stretto di Messina spa.  in  liquidazione,  il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, in solido tra loro o ciascuno per  quanto  di
ragione,  al  pagamento  degli  indennizzi  conseguenti  al  suddetto
recesso unilaterale, cosi' come previsti dalle seguenti disposizioni: 
        1. in via principale dall'art. 1671 c.c. (quantificati  in  €
29.855.878,00 a titolo  di  spese  sostenute  e  da  sostenere  o  di
corrispettivi dovuti al netto  di  quelli  gia'  ricevuti,  ed  in  €
20.084.950,29 a titolo di mancati utili); 
        2. in subordine dall'art. 25.4 del Contratto (quantificati in
€ 2.102.980,65 a titolo di saldo per le prestazioni  contrattualmente
previste ed in concreto eseguite; € 4.837.308,12 per  le  prestazioni
non contrattualizzate eseguite; € 16.051.960,00 pari al 10%  dei  4/5
di € 200.849.502,90); 
        3. in  ulteriore  subordine  dall'art.  7  della  Intesa  PMC
(quantificati in € 2.102.980,65 a titolo di saldo per le  prestazioni
contrattualmente previste ed in concreto eseguite; € 4.837.308,12 per
le prestazioni non contrattualizzate  eseguite;  €  3.740.979,00  per
costi di  smobilizzo;  €  8.025.980,00  pari  al  5%  dei  4/5  di  €
200.849.502,90); 
        4. in  estremo  subordine  dall'art.  34-decies  della  Legge
221/2012 (quantificati in € 2.102.980,65 a titolo  di  saldo  per  le
prestazioni contrattualmente previste  ed  in  concreto  eseguite;  €
1.957.377,94 quale 10% dell'ammontare complessivo  delle  prestazioni
eseguite - pari ad € 19.573.779,41; € 4.837.308,12 a titolo di  saldo
delle prestazioni addizionali richieste dalla Stretto di Messina spa.
e direttamente eseguite; € 483.730,81 quale 10% dell'ammontare  delle
suddette prestazioni). 
    Deve, altresi', evidenziarsi che gli importi relativi alle  prime
tre ipotesi vengono richiesti previa  disapplicazione,  nella  misura
ritenuta necessaria, delle disposizioni di cui al DL 187/2012,  cosi'
come sostituito dall'art. 34-decies della Legge n.  221/2012,  ovvero
previa sottoposizione della domanda di pronuncia  pregiudiziale  alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art.  267  TFUE,
ovvero  previa  sottoposizione  della  questione   dei   legittimita'
costituzionale, per violazione degli artt. 3, 10, 24, 41, 42, 43, 97,
113 e 117 della Costituzione. 
    La natura del Contratto stipulato tra le  parti  e  la  normativa
applicabile. 
    Orbene, il Contratto stipulato tra la Stretto di Messina  spa.  e
la Parsons Transportation Group Inc. in data 16 gennaio 2006 aveva ad
oggetto l'affidamento dei servizi di Project Management Consulting in
relazione alle attivita' concernenti  la  progettazione  definiva  ed
esecutiva  e  la  realizzazione  dell'attraversamento  stabile  dello
Stretto  di  Messina.  In  particolare,  ai  sensi  dell'art.  3  del
contratto,  questo  aveva  ad  oggetto  l'espletamento,  secondo   le
prescrizioni tecniche ed in conformita' al  Contratto,  di  tutte  le
attivita'  di  assistenza  tecnica,  amministrativa,  gestionale   ed
ambientale occorrenti al Committente, in relazione alla progettazione
definitiva ed esecutiva ed  alla  realizzazione  dell'Opera  e  delle
Opere e Misure Mitigatrici e  Compensative  dell'Impatto  Ambientale,
Territoriale e Sociale, con  particolare  riferimento  alle  seguenti
attivita': 
        a) controllo e verifica delle attivita' di  pianificazione  e
programmazione del Contraente Generale e del Monitore Ambientale; 
        b) controllo e verifica  della  progettazione  definitiva  ed
esecutiva; 
        c) controllo e verifica delle attivita' relative a  procedure
espropriative e di asseverimento; 
        d) assistenza al committente durante gli iter approvativi, da
parte del CIPE, del Progetto Definitivo, del Progetto di Monitoraggio
Ambientale, Territoriale e Sociale, nonche', nei casi  previsti,  del
progetto Esecutivo; 
        e)  attivita'  di  assistenza   nelle   fase   del   Collaudo
provvisorio e del Collaudo  definitivo,  ivi  comprese  le  fasi  del
pre-esercizio ferroviario da parte di Rete Ferroviaria Italiana e  di
ultimazione dei lavori; 
        f) sorveglianza del sistema di gestione per la qualita' nelle
fasi di elaborazione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo
e nella fase realizzativa; 
        g) sorveglianza dei sistemi di gestione, salute e sicurezza; 
        h) sorveglianza dei sistemi di gestione ambientale; 
        i) controllo, verifica,  integrazione  e  rielaborazione  del
progetto di Monitoraggio Ambientale, Territoriale e Sociale; 
        j) attivita' relative all'esame ed istruttoria delle riserve,
dei contenziosi e dei problemi contrattuali relativi agli affidamenti
al Contraente Generale ed al Monitore Ambientale. 
    Poi,  nel  Capitolato  d'oneri  allegato  al  Contratto   risulta
specificato che la Stretto di Messina spa. (quale concessionaria  per
il finanziamento, la progettazione, la realizzazione  e  la  gestione
del collegamento stabile tra la Sicilia ed il  Continente  ed  avendo
affidato ad un Contraente generale la  progettazione  definitiva,  la
progettazione esecutiva e la realizzazione dell'Opera) ha ritenuto  -
in considerazione dell'importanza e della complessita' dell'appalto -
di indire  una  gara  per  la  selezione  di  un  Project  Management
Consultant,  al  fine  di  garantire  al  Committente   "l'assistenza
tecnica, amministrativa, gestionale ed ambientale in tutte le fasi di
progettazione,  realizzazione  e  collaudo  affinche'  queste   siano
sviluppate con efficienza, efficacia e nel rispetto  dei  tempi,  dei
costi, dei requisiti  di  sicurezza  e  di  qualita'  stabiliti".  In
particolare,  viene  specificato  che  "al  PMC  sara'  richiesto  di
eseguire tutti quei servizi ed attivita' di gestione, monitoraggio  e
controllo  a  supporto  del  Committente  nel  raggiungimento   degli
obiettivi prefissati" ivi comprese le attivita' di Alta Sorveglianza,
comprendenti  la  costante  e  continua  verifica   dello   stato   e
dell'andamento del progetto, sotto  i  seguenti  profili:  tecnico  e
scientifico;  ambientale;  economico;  organizzativo;  rispetto   dei
programmi;  rispetto  di  tutte  le   Leggi,   norme   e   condizioni
contrattuali; rapporti con tutti gli Enti ed  Autorita'  interessati.
Viene, altresi', specificato che il PMC avra': il ruolo di  indirizzo
e di guida complessivi del progetto, con tempestiva identificazione e
di  eventuali  deviazioni,  anomalie  o  problematiche   in   genere;
l'individuazione, la richiesta ed il controllo delle opportune azioni
correttive;  il  controllo  e  la  verifica  degli  aspetti   tecnici
afferenti alla progettazione e  realizzazione  delle  opere  ai  fini
dell'approvazione e/o dell'accettazione delle  stesse  da  parte  del
Committente. Inoltre, il PMC dovra' verificare che la progettazione e
la realizzazione delle opere vengano gestite e condotte in modo  tale
da assicurare il conseguimento degli  obiettivi,  delle  prestazioni,
dei requisiti e dei livelli qualitativi attesi dal Committente  nelle
specifiche tecniche del contratto tra Stretto di Messina spa.  ed  il
Contraente Generale. 
    L'attivita' del Project  Management  Consultant,  infine,  doveva
estendersi anche alla  fase  relativa  alla  esecuzione  dei  lavori,
dovendo  in  tale  fase  assicurare  la  necessaria  continuita'   ed
interfaccia tra la progettazione  e  la  costruzione,  attraverso  la
presenza stabile in cantiere,  coerentemente  con  il  programma  dei
lavori. Tale supporto doveva riguardare:  le  attivita'  di  verifica
della progettazione che  dovessero  estendersi  durante  la  fase  di
costruzione;  la  soluzione  di  problemi  contingenti  relativi   al
monitoraggio ed alla costruzione; la valutazione dell'esito di  prove
ed ispezioni e  piu'  in  generale  l'interfaccia  con  il  Controllo
Qualita'; la valutazione delle proposte di  varianti  progettuali  in
corso d'opera e della successiva  verifica  della  progettazione;  il
supporto  tecnico-progettuale  per   la   gestione   delle   riserve,
contenziosi e problemi contrattuali; il supporto  tecnico-progettuale
per  le  attivita'  di  collaudo;  il  supporto  per   le   procedure
espropriative. 
    Sicche',  il  contratto  in  questione  ha  dunque   ad   oggetto
l'espletamento di tutte le attivita' che solitamente vengono poste in
essere  dalla  parte  committente,  finalizzate  al  controllo  della
corretta esecuzione del contratto in tutte le relative fasi  ed  alla
verifica della corretta realizzazione dell'Opera. L'oggetto  di  tale
contratto risulta, pertanto, strettamente ed  intimamente  legato  al
Contratto di affidamento a Contraente Generale, dovendone  verificare
in ogni sua fase la regolare e corretta esecuzione. 
    La sostanziale coincidenza tra le attivita' che  dovevano  essere
svolte dalla parte committente e quelle che  dovevano  essere  svolte
dal Project Management Consultant consente di ritenere applicabile al
Contratto stipulato tra la Stretto di Messina spa. e  la  Parsons  la
disciplina speciale in materia di appalti di opere pubbliche. 
    Cio'  posto,  devesi  osservare  che  il  bando   di   gara   per
l'affidamento dei servizi di Project Management Consulting risale  al
2004, mentre il contratto tra le parti risulta stipulato in  data  16
gennaio  2006.  Di  conseguenza,  la  normativa   applicabile   nella
fattispecie in esame e' quella dettata dalla Legge n. 109 del 1994  e
dal relativo regolamento  di  attuazione  DPR  n.  554  del  1999.  E
comunque, come gia' sopra  evidenziato,  la  disciplina  relativa  ai
criteri  di  determinazione  dell'indennizzo  in  caso   di   recesso
unilaterale del committente e' rimasta immutata nel tempo ed e' stata
poi integralmente trasfusa  nell'art.  134  del  decreto  legislativo
163/2006. 
    Orbene, in base agli artt. 345 L.gen. Lavori Pubblici  del  1865;
41 del cap.gen. Min. ll.pp. del 1962; 122, comma 1 del DPR n. 554 del
1999 e, successivamente, 134 del decreto legislativo n. 163 del 2006,
la stazione appaltante ha il diritto di recedere in  qualunque  tempo
dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti  e  del  valore
dei  materiali  utili  esistenti  in  cantiere,   oltre   al   decimo
dell'importo delle opere non eseguite. 
    Sicche', l'Amministrazione deve, in  primo  luogo,  procedere  al
pagamento dei lavori eseguiti  dall'appaltatore  al  momento  in  cui
viene comunicato l'atto di recesso. In  secondo  luogo,  deve  pagare
all'appaltatore "il valore dei materiali utili esistenti in cantiere"
che siano stati gia' accettati dal direttore dei lavori  prima  della
comunicazione dello scioglimento del contratto. Infine, dovra' essere
corrisposta all'appaltatore una somma  pari  al  decimo  dell'importo
delle opere che rimangono ineseguite. Il  decimo  dell'importo  delle
opere non eseguite va calcolato sulla differenza  tra  l'importo  dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del  ribasso
d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 
    Come gia' sopra  evidenziato,  tale  criterio  di  determinazione
dell'indennizzo   deve   ritenersi    tassativo    ed    inderogabile
dall'autonomia  privata  dei  contraenti,  in  quanto  rispondente  a
finalita' pubblicistiche. 
    In ogni caso, devesi evidenziare che criterio  analogo  a  quello
previsto dalla normativa  generale  sugli  appalti  pubblici  risulta
inserito anche nel contratto  stipulato  tra  le  parti  in  data  16
gennaio 2006. In particolare,  l'art.  25.4  -  nel  disciplinare  le
conseguenze  del  recesso  unilaterale  della  parte  committente   -
stabilisce che "All'appaltatore, a definitiva e completa  tacitazione
di ogni diritto e  pretesa,  verra'  riconosciuto  esclusivamente  il
pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al  momento  della
ricezione della comunicazione di cui al precedente art. 25.2, secondo
i corrispettivi e le condizioni di Contratto, nonche' il  10%  (dieci
per cento)  dell'importo  delle  prestazioni  non  eseguite  fino  ai
quattro quinti dell'importo del Contratto, con espressa esclusione di
ogni  altro  riconoscimento,  a  qualsivoglia  titolo  richiesto.  Si
precisa che,  a  tal  fine,  per  importo  di  Contratto  si  intende
l'importo di cui al precedente art. 7.1, come modificato a termini di
Contratto sino al momento del recesso". 
    Quindi,  nella  fattispecie  in  esame,  avrebbe  dovuto  trovare
applicazione  il  predetto  criterio   di   calcolo   dell'indennizzo
(previsto in  generale  dalla  normativa  sugli  appalti  pubblici  e
coincidente con quello contrattualmente pattuito). 
    Tuttavia, nonostante la normativa specifica in materia di appalti
pubblici e nonostante la suddetta  pattuizione  contrattuale,  il  DL
187/2012, cosi' come sostituito dall'art. 34-decies  della  Legge  n.
221/2012, nel disporre la caducazione di tutti i contratti  stipulati
dalla Stretto di Messina  spa.  (e  quindi  anche  del  Contratto  di
affidamento  dei  servizi  di  Project  Management  Consulting   alla
Parsons), e' intervenuto a  dettare  dei  criteri  specifici  per  la
liquidazione della indennita' spettante al  privato  contraente,  che
trovano applicazione solo nella fattispecie in esame  e  solo  per  i
contratti stipulati dalla Stretto di  Messina  spa.  con  riferimento
alla  realizzazione  del  Ponte  sullo   Stretto   di   Messina.   In
particolare, il comma 3 stabilisce che "gli effetti della caducazione
dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il  riconoscimento
di  un  indennizzo  costituito  dal   pagamento   delle   prestazioni
progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite  e  dal
pagamento di una ulteriore somma pari al 10  per  cento  dell'importo
predetto". 
    Tale  criterio  e'  diverso  rispetto  a  quello  previsto  dalla
normativa generale in tema di appalti pubblici, e - come  anche  puo'
desumersi  dalla  quantificazione  effettuata  dalla  parte   attrice
nell'atto di citazione - porta alla determinazione di una  indennita'
in misura inferiore. 
    Sicche', applicando nel caso  in  esame  l'art.  34-decies  della
Legge n. 221/2012, l'indennizzo  da  riconoscersi  alla  Parsons  non
sarebbe quello previsto in generale dalla  normativa  in  materia  di
appalti pubblici (pari al pagamento dei lavori eseguiti e del  valore
dei  materiali  utili  esistenti  in  cantiere,   oltre   al   decimo
dell'importo delle opere non eseguite), bensi' quello meno favorevole
previsto dalla  norma  suddetta  (pari  pagamento  delle  prestazioni
progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite  e  dal
pagamento di una ulteriore somma pari al 10  per  cento  dell'importo
predetto). In particolare, i due criteri coincidono  nella  parte  in
cui riconoscono  al  contraente  privato  il  pagamento  delle  opere
effettivamente eseguite sino alla data del recesso,  ma  differiscono
in ordine al criterio di  calcolo  dell'ulteriore  importo  del  10%.
Infatti, mentre la normativa generale in materia di appalti  pubblici
prevede che tale percentuale sia calcolata  sulla  base  dell'importo
delle  opere  non  eseguite  (da  calcolarsi  sulla  differenza   tra
l'importo dei quattro  quinti  del  prezzo  posto  a  base  di  gara,
depurato  del  ribasso  d'asta,  e  l'ammontare  netto   dei   lavori
eseguiti), per contro il  citato  art.  34-decies  prevede  che  tale
percentuale sia calcolata sull'importo delle opere eseguite  anziche'
su quelle da eseguire). 
    Cio'  posto,  devesi  rilevare  che,  nel  caso  in   esame,   le
prestazioni di consulenza oggetto del Contratto di Project Management
Consulting dovevano svolgersi per tutta la durata  del  Contratto  di
affidamento a  Contraente  Generale,  stipulato  tra  la  Stretto  di
Messina  spa.  e  la  Eurolink,  dalla   fase   della   progettazione
definitiva, a quella della progettazione  esecutiva  sino  alla  fase
della  realizzazione  vera  e  propria   dell'Opera.   Tuttavia,   le
prestazioni effettivamente eseguite attengono solo alla fase iniziale
dell'appalto (essendosi questo fermato con la redazione del  progetto
Definitivo), rimanendo ancora in gran parte non eseguito. 
    Sicche', tenuto conto  del  momento  in  cui  e'  intervenuto  il
recesso unilaterale del committente, e' agevole - pur in  assenza  di
calcoli dettagliati -  verificare  che  il  criterio  introdotto  dal
citato art. 34-decies risulti  meno  favorevole.  Ed  infatti,  dalla
documentazione in atti  risulta  che  l'ammontare  complessivo  delle
prestazioni  eseguite  e'  pari  ad  €   19.573.779,41,   mentre   il
corrispettivo contrattuale era pari ad € 119.850.000,00. 
    Tuttavia, mentre in base alla normativa generale  la  percentuale
del 10% andrebbe calcolata sulla differenza tra l'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso  d'asta,
e l'ammontare netto dei lavori eseguiti; secondo l'art. 34-decies  la
suddetta percentuale andrebbe calcolata solo sull'importo  netto  dei
lavori  eseguiti,  senza  tenere  in  alcun  conto  il  valore  delle
prestazioni rimaste ineseguite. 
    Peraltro,  la  norma  in  esame  prevede  espressamente  che   al
contraente privato spetta  l'indennizzo  suindicato  a  definitiva  e
completa tacitazione di ogni diritto e pretesa,  cio'  escludendo  il
riconoscimento di qualsivoglia altro importo a  qualunque  titolo  e,
quindi, impedendo una  interpretazione  costituzionalmente  orientata
della disposizione. 
    Di conseguenza, una pronuncia di incostituzionalita' dell'art.  1
del  DL  187/2012  (poi  trasfuso  nell'art.  34-decies  della  Legge
221/2012)  nella  parte  in  cui,  nell'ipotesi  di  caducazione  dei
contratti, il comma 8 richiama gli effetti di cui al comma 3, in base
al quale "a definitiva e  completa  tacitazione  di  ogni  diritto  e
pretesa, gli  effetti  della  caducazione  dei  vincoli  contrattuali
comportano  esclusivamente  il  riconoscimento   di   un   indennizzo
costituito    dal    pagamento    delle    prestazioni    progettuali
contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento  di
una ulteriore somma pari al  10  per  cento  dell'importo  predetto",
comporterebbe l'applicazione del criterio  previsto  dalla  normativa
sugli  appalti  pubblici  e,  di  conseguenza,  l'accoglimento  della
domanda con cui la Parsons ha chiesto il pagamento di una  indennita'
in misura superiore. 
    Da ultimo, quanto al profilo della rilevanza, va evidenziato  che
le  domande  riconvenzionali  proposte  dalla  convenuta  Stretto  di
Messina spa. nei confronti della Parsons sono state tutte  rigettate,
ad eccezione di quelle in cui la predetta convenuta chiede di  essere
manlevata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e  dalla
Presidenza del Consiglio in  caso  di  eventuale  accoglimento  delle
domande  proposte  dalla  Parsons.  Di  conseguenza,   la   eventuale
fondatezza di tali domande non inficia comunque  la  rilevanza  della
questione sollevata nella presente sede. 
    9.2 - La non manifesta infondatezza della questione. 
    Quanto al secondo requisito, la evidente discrepanza nei  criteri
di calcolo dell'indennita' sembra  confliggere  in  primo  luogo  con
l'art.  3  della  Costituzione,  ingenerando  una  ingiustificata  ed
irragionevole disparita' di trattamento. 
    Come gia' sopra evidenziato, le disposizioni  di  cui  al  DL  n.
187/2012, poi trasfuse nell'art. 34-decies della Legge 221/2012 hanno
la natura  di  legge-provvedimento,  non  contenendo  una  disciplina
generale   ed   astratta,   ma   essendo   rivolte   a   disciplinare
esclusivamente  i  contratti  stipulati  dalla  societa'  Stretto  di
Messina S.p.A. con  il  contraente  generale  e  gli  altri  soggetti
affidatari dei servizi  connessi  alla  realizzazione  dell'opera  (e
cioe' il rapporto contrattuale tra la Stretto di Messina  spa.  e  la
Eurolink ed il rapporto contrattuale tra la Stretto di Messina spa. e
la Parsons). Di conseguenza, e' rimesso alla Corte Costituzionale  lo
scrutinio in ordine ad eventuali disparita' di  trattamento  ed  alla
ragionevolezza della norma, al  fine  di  evitare  che  la  stessa  -
essendo rivolta a  disciplinare  una  fattispecie  concreta  -  possa
risultare arbitraria. 
    Quanto, poi, al profilo  della  ragionevolezza,  devesi  altresi'
evidenziare che - come affermato  dalla  Corte  costituzionale  -  il
valore  del  legittimo  affidamento,   il   quale   trova   copertura
costituzionale nell'art. 3 Cost.,  non  esclude  che  il  legislatore
possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli
interessati la disciplina di rapporti giuridici anche se l'oggetto di
questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti,  ma  esige  che
cio' avvenga alla condizione che tali disposizioni non trasmodino  in
un regolamento irrazionale, frustrando,  con  riguardo  a  situazioni
sostanziali  fondate  sulle  leggi  precedenti,   l'affidamento   dei
cittadini nella sicurezza giuridica. Solo in  presenza  di  posizioni
giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero  in  seguito
alla sopravvenienza di  interessi  pubblici  che  esigano  interventi
normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma  sempre
nei  limiti  della  proporzionalita'  dell'incisione  rispetto   agli
obiettivi di interesse pubblico perseguiti, e' consentito alla  legge
di  intervenire  in   senso   sfavorevole   su   assetti   regolatori
precedentemente definiti, (cfr. Corte cost. sentenze n. 216 del 2015,
n. 56 del 2015, n. 160 del 2013, n. 103 del 2013, n. 302 del 2010, n.
236 del 2009, n. 206 del 2009 e  n.  416  del  1999  ).  L'intervento
retroattivo  del  legislatore  puo'  incidere  sull'affidamento   dei
cittadini a condizione che: 1)  trovi  giustificazione  in  principi,
diritti e beni di rilievo costituzionale, e dunque  abbia  una  causa
normativa adeguata, quale un interesse pubblico  sopravvenuto  o  una
inderogabile esigenza; 2) sia comunque rispettoso  del  principio  di
ragionevolezza  inteso,  anche,  come  proporzionalita'.   In   altri
termini, il  principio  dell'affidamento  e'  sottoposto  al  normale
bilanciamento proprio di tutti i  diritti  e  valori  costituzionali,
(cfr. Corte cost. sentenze n. 16 del 2017, n. 203 del  2016,  n.  108
del 2016, n. 216 del 2015, n. 56 del 2015, n. 34 del 2015, n. 308 del
2013, n. 92 del 2013, n. 264 del 2012 e n. 349 del 1985). 
    Tuttavia, la disposizione in esame (nella parte in  cui  fissa  i
criteri   per    la    determinazione    dell'indennizzo    spettante
all'appaltatore  in  caso  di   recesso   unilaterale   della   parte
committente), non sembra rispettare i limiti della  ragionevolezza  e
non  arbitrarieta',   posti   dalla   giurisprudenza   costituzionale
all'adozione di leggi-provvedimento. 
    Infatti, pur risultando identica  la  situazione  sostanziale  (e
cioe'  quella  relativa  alle  conseguenze  economiche  del   recesso
unilaterale  dal  rapporto  contrattuale   esercitato   dalla   parte
committente per motivazioni indipendenti da  eventuali  inadempimenti
della  controparte)  il  legislatore  e'  intervenuto  con  un   atto
normativo a disciplinare la  fattispecie  concreta  (e  solo  quella)
attribuendo all'appaltatore che subisce il recesso una indennita'  da
calcolarsi sulla base di criteri diversi rispetto a  quelli  previsti
per  tutti  gli  altri  soggetti  che  contrattano  con  la  Pubblica
Amministrazione. 
    Tale intervento normativo appare, in primo luogo,  irragionevole,
non emergendo in nessuna delle  disposizioni  le  ragioni  che  hanno
indotto il legislatore a disciplinare la sola fattispecie concreta in
maniera  diversa  rispetto  alla  disciplina   generale   che   trova
applicazione nei confronti di  tutti  gli  altri  contraenti  privati
della Pubblica Amministrazione e sotto  quali  aspetti  e  per  quali
motivi i contraenti privati della Stretto di Messina spa.  non  siano
assimilabili a tutti i soggetti predetti e  sia  giustificabile,  per
questi ultimi (e solo per loro), un trattamento diversificato. 
    In  secondo  luogo,  l'intervento  normativo  in   esame   appare
discriminatorio, atteso che - come sopra gia' evidenziato - impone la
applicazione di un criterio di calcolo che, in concreto, porta ad  un
indennizzo inferiore rispetto a quello che si  otterrebbe  applicando
il criterio di calcolo previsto dalla generale normativa  in  materia
di appalti pubblici. 
    E peraltro, a nulla  vale  osservare  che  -  in  astratto  -  il
criterio indicato dall'art. 1 del DL 187/2012, poi trasfuso nell'art.
34-decies della Legge  n.  221/2012  potrebbe  rivelarsi  anche  piu'
favorevole all'appaltatore. 
    Giova, infatti,  ripetere  che  i  due  criteri  di  calcolo  qui
paragonati coincidono nella parte in cui  riconoscono  al  contraente
privato il pagamento delle opere effettivamente  eseguite  sino  alla
data del recesso, ma differiscono in  ordine  alla  base  di  calcolo
dell'ulteriore importo del 10%. In particolare, mentre in  base  alla
normativa generale la percentuale del 10%  andrebbe  calcolata  sulla
differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto  a  base
di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei  lavori
eseguiti; secondo l'art. 34-decies la suddetta  percentuale  andrebbe
calcolata solo sull'importo netto dei lavori eseguiti,  senza  tenere
in alcun conto il valore delle prestazioni rimaste ineseguite. 
    Quindi, la suddetta percentuale del 10% e'  destinata  a  variare
anche notevolmente, a seconda della fase in cui si trova l'esecuzione
dell'appalto e del momento in cui  viene  esercitato  il  recesso  da
parte del committente. E' evidente, del  resto,  che  se  il  recesso
viene  esercitato  quando  l'esecuzione  del  contratto  e'  in  fase
iniziale,  il  criterio  previsto  dall'art.  34-decies  sara'   piu'
sfavorevole per l'appaltatore,  in  quanto  la  percentuale  del  10%
dovra' essere calcolata sull'importo dei lavori  gia'  eseguiti,  che
sara' inferiore rispetto a quelli ancora da eseguire.  Viceversa,  se
il recesso viene esercitato quanto l'esecuzione del contratto  e'  in
fase  finale,  il  criterio  previsto  dall'art.  34-decies  potrebbe
rivelarsi piu' favorevole, in quanto la percentuale  del  10%  dovra'
essere  calcolata  sull'importo  dei  lavori  eseguiti,   che   sara'
superiore rispetto a quelli ancora da eseguire. 
    Tuttavia,   tutte   le    suesposte    considerazioni    appaiono
assolutamente ininfluenti nel caso  di  specie,  considerato  che  il
criterio di calcolo dettato dall'art. 34-decies citato  e'  destinato
ad operare solo con riferimento ad una  unica  fattispecie  concreta,
relativa ai contratti stipulati dalla Stretto di Messina spa. per  la
realizzazione di una unica opera pubblica (il Ponte sullo Stretto  di
Messina appunto): contratti questi  che  si  trovavano  pacificamente
nella  fase  iniziale  della  esecuzione,  essendo  stato  realizzato
esclusivamente il Progetto Definitivo, in relazione  al  quale  -  al
momento  del  recesso  -  era  ancora  in  corso  la   procedura   di
approvazione da parte del CIPE. 
    Stante il chiaro  tenore  letterale  della  norma  in  esame,  il
criterio di calcolo ivi previsto e' destinato ad operare  solo  nella
suddetta fattispecie, essendo pertanto irrilevante una sua  eventuale
e possibile  convenienza  in  relazione  a  differenti  ipotesi,  nei
confronti delle quali non potrebbe comunque trovare applicazione. 
    Peraltro, il dubbio in ordine al carattere discriminatorio  della
norma in  esame  appare  confermato  anche  dalla  parte  in  cui  si
specifica  che  l'indennizzo  ivi  previsto  viene   riconosciuto   a
definitiva e completa tacitazione di  ogni  diritto  e  pretesa,  con
esclusione quindi di qualsivoglia altro importo a qualunque titolo ed
a differenza di quanto previsto dal legislatore in  altre  occasioni,
(cfr. ad esempio  Corte  Cost.  sent.  n.  71/2015,  nella  quale  ha
ritenuto non fondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno  2001,  n.  327,  impugnato,  in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in  quanto  l'indennita'  dovuta
per  il   periodo   di   occupazione   illegittima   antecedente   al
provvedimento di acquisizione, pur essendo determinata in base ad  un
parametro riduttivo rispetto a quello cui  e'  commisurato  l'analogo
indennizzo per la (legittima) occupazione  temporanea  dell'immobile,
faceva salva la possibilita'  di  provare  una  diversa  entita'  del
danno). 
    Da ultimo, il criterio di calcolo in esame appare  violare  anche
il principio del legittimo affidamento, sempre da ricondurre all'art.
3 della Costituzione, avendo inciso in senso sfavorevole sui rapporti
giuridici preesistenti, senza  tuttavia  rispettare  i  limiti  della
proporzionalita' e ragionevolezza. 
    Non va trascurato, infatti, che l'indennizzo in  questione  viene
riconosciuto al fine  di  riequilibrare  la  situazione  contrattuale
dell'appaltatore,  che   "subisce"   la   decisione   legittima   del
committente   di   sciogliere   il   vincolo   contrattuale   rimasto
(parzialmente) ineseguito. La misura dell'indennizzo, del  resto,  e'
parametrata in  senso  lato  sugli  elementi  del  "danno  emergente"
(rappresentato dal pagamento  delle  opere  eseguite)  e  del  "lucro
cessante" (rappresentato dal mancato guadagno).  In  particolare,  il
"mancato guadagno" e' costituito da cio'  che  l'appaltatore  avrebbe
ricavato dall'esecuzione del contratto nel  tempo  stabilito,  inteso
nel senso dell'utile, al netto delle spese, che l'appaltatore avrebbe
realizzato. Orbene, in materia di appalti pubblici, il legislatore  -
in tutte le normative che si sono via via succedute nel  tempo  -  ha
ritenuto proporzionato calcolare tale parametro nella misura del  10%
dell'importo delle opere  non  eseguite  (da  computarsi  sul  valore
dell'opera  abbattuto  di  un  20%  che  corrisponde  al  cd.  quinto
d'obbligo, vale a dire il limite entro  cui  la  stazione  appaltante
puo'  determinare  una  variazione  anche  in  ribasso   dei   lavori
appaltati).  Tradizionalmente,  dunque,   il   menzionato   parametro
legislativo ha natura di criterio  generale  di  quantificazione  del
margine di profitto dell'appaltatore nei contratti  con  la  Pubblica
Amministrazione,  ritenuto  pertanto  proporzionato  ed   idoneo   ad
indennizzare il sacrificio subito dall'appaltatore  a  seguito  della
decisione unilaterale dell'amministrazione di sciogliere  il  vincolo
contrattuale e di non realizzare piu' l'opera appaltata. 
    Sicche', il diverso criterio di calcolo  del  "mancato  guadagno"
previsto dal DL 187/2012 - portando ad un risultato piu'  sfavorevole
per  il  contraente  privato  -  ha  dunque  inciso   sul   legittimo
affidamento della  parte  nella  sicurezza  giuridica,  tenuto  conto
peraltro che analogo parametro era previsto anche  nelle  pattuizioni
contrattuali. 
    Ne' puo' dirsi che tale lesione del legittimo  affidamento  trovi
giustificazione nella necessita' di tutelare  un  interesse  pubblico
sopravvenuto, ritenuto superiore nel bilanciamento proprio di tutti i
diritti e valori costituzionali. Ed infatti, nel caso in  esame,  non
e' stato specificato il motivo per cui il legislatore ha ritenuto  di
riconoscere un indennizzo  in  misura  inferiore  rispetto  a  quello
previsto  sia  dalla  normativa  generale,   sia   dalle   specifiche
pattuizioni contrattuali. E  comunque,  pur  volendo  individuare  la
motivazione  nelle  esigenze  di  tutela  della   finanza   pubblica,
nell'ottica  del  "necessario  bilanciamento"  tra  il  perseguimento
dell'interesse pubblico e la  tutela  del  legittimo  affidamento  di
coloro che hanno conseguito una situazione sostanziale e  consolidata
sulla base della disciplina  previgente,  l'intervento  normativo  in
esame non appare proporzionare in maniera ragionevole il peso imposto
ai privati per il fine che  il  legislatore  intende  realizzare.  La
misura della riduzione dell'indennizzo - nonostante  la  peculiarita'
dell'Opera da realizzare - appare  un  onere  individuale  eccessivo,
essendo stata imposta non alla  intera  categoria  dei  soggetti  che
contraggono con la  Pubblica  amministrazione,  ma  esclusivamente  a
carico delle controparti private  coinvolte  nella  realizzazione  di
un'unica opera pubblica. 
    Ne', del resto, puo' affermarsi che - nel caso  di  specie  -  la
Pubblica  Amministrazione  goda  di  una  posizione  di   preminenza,
esercitando  una  potesta'  pubblicistica.  Infatti,  nella  fase  di
esecuzione del  contratto,  la  Pubblica  amministrazione  agisce  in
posizione paritetica rispetto al contraente  privato  ed  il  diritto
potestativo di  recesso  viene  riconosciuto  all'Amministrazione  in
quanto contraente e non quale espressione di un potere pubblicistico.
Cio'  vale  anche  con  riferimento   alle   conseguenze   economiche
dell'esercizio  del  menzionato  diritto   potestativo,   in   quanto
finalizzate al riequilibrio del sinallagma contrattuale,  nell'ambito
del quale - come gia' detto - la Pubblica Amministrazione si pone  in
una posizione paritetica rispetto al privato. 
    Inoltre, appare nella specie ravvisabile un ulteriore profilo  di
illegittimita' costituzionale del citato DL  187/2012,  poi  trasfuso
nell'art. 34-decies della Legge n. 221/2012 per contrasto con  l'art.
97 della Costituzione,  nella  parte  in  cui  impone  alla  Pubblica
Amministrazione di agire in maniera imparziale. 
    Tale principio, all'evidenza, deve essere rispettato  sia  quando
l'Amministrazione agisca nell'esercizio di poteri  autoritativi,  sia
quando eserciti attivita' iure privatorum,  in  posizione  paritetica
con i privati. 
    Per  le  suesposte  considerazione,   appare   irragionevole   la
disparita' di trattamento tra coloro che hanno concluso contratti  di
appalto con la Stretto di Messina spa. (da qualificarsi,  come  sopra
gia' detto, societa' in  house  delle  amministrazioni  che  ne  sono
socie) e tutti  gli  altri  contraenti  privati  che  hanno  concluso
contratti  con   la   Pubblica   Amministrazione,   non   apparendovi
giustificazione che le suddette posizioni -  essendo  sostanzialmente
assimilabili,  trattandosi  tutti  di   contraenti   della   Pubblica
Amministrazione - siano trattate in modo diverso. 
    10 - Conclusioni. 
    In conclusione, sulla base di tutte le suesposte  considerazioni,
risultando sussistenti i presupposti di rilevanza e di non  manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
1 del DL n. 187 del 2 novembre 2012 (poi trasfuso nell'art. 34-decies
della Legge n.  221  del  17  dicembre  2012)  nella  parte  in  cui,
nell'ipotesi di caducazione dei contratti, il comma  8  richiama  gli
effetti di cui al comma 3, in base al quale "a definitiva e  completa
tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della  caducazione
dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il  riconoscimento
di  un  indennizzo  costituito  dal   pagamento   delle   prestazioni
progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite  e  dal
pagamento di una ulteriore somma pari al 10  per  cento  dell'importo
predetto",  perche'  contrastante  con  gli  artt.  3  e   97   della
Costituzione, diviene necessario  trasmettere  gli  atti  alla  Corte
Costituzionale,  disponendo  la  sospensione  del  presente  giudizio
relativamente  alle  ulteriori  domande  subordinate  proposte  dalla
Parsons  Transportation  Group  Inc.  (non  decise  con  la  sentenza
parziale del 16 ottobre 2018), nonche' alle  domande  riconvenzionali
proposte dalla Stretto di Messina spa. sub 11) e 12)  della  comparsa
di costituzione nel giudizio RG n. 20740/2014, in quanto  subordinate
all'accoglimento anche parziale delle domande  di  condanna  avanzate
dalla Parsons nei suoi confronti.