P.Q.M. Il Tribunale di Roma in composizione collegiale, cosi' provvede: letti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1; dispone trasmettersi gli atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del DL n. 187 del 2 novembre 2012 (poi trasfuso nell'art. 34-decies della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012) nella parte in cui, nell'ipotesi di caducazione dei contratti, il comma 8 richiama gli effetti di cui al comma 3, in base al quale "a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto", perche' contrastante con gli artt. 3 e 97 della Costituzione; dispone la sospensione del presente giudizio avente ad oggetto le ulteriori domande subordinate proposte dalla Parsons Transportation Group Inc. (non decise con la sentenza parziale del 16 ottobre 2018), nonche' le domande riconvenzionali proposte dalla Stretto di Messina spa. sub 11) e 12) della comparsa di costituzione nel giudizio RG n. 20740/2014. Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2018. Il Presidente: Cardinali Il Giudice estensore: Bernardo