P.Q.M. 
 
    Il Tribunale di Roma in composizione collegiale, cosi' provvede: 
        letti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 1  della
legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1; 
        dispone trasmettersi gli atti alla Corte  Costituzionale  per
la  risoluzione  della  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 1 del DL n. 187 del 2 novembre 2012 (poi trasfuso nell'art.
34-decies della Legge n. 221 del 17 dicembre  2012)  nella  parte  in
cui, nell'ipotesi di caducazione dei contratti, il comma  8  richiama
gli effetti di cui al comma 3, in  base  al  quale  "a  definitiva  e
completa tacitazione di ogni diritto e  pretesa,  gli  effetti  della
caducazione dei vincoli  contrattuali  comportano  esclusivamente  il
riconoscimento  di  un  indennizzo  costituito  dal  pagamento  delle
prestazioni  progettuali  contrattualmente  previste  e  direttamente
eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per  cento
dell'importo predetto", perche' contrastante con gli  artt.  3  e  97
della Costituzione; 
        dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  avente  ad
oggetto le  ulteriori  domande  subordinate  proposte  dalla  Parsons
Transportation Group Inc. (non decise con la sentenza parziale del 16
ottobre 2018), nonche'  le  domande  riconvenzionali  proposte  dalla
Stretto di Messina spa. sub 11) e 12) della comparsa di  costituzione
nel giudizio RG n. 20740/2014. 
    Manda  alla  Cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  alle  parti,  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri ed ai Presidenti della Camera  dei  deputati  e  del  Senato
della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio  del  16  ottobre
2018. 
 
                      Il Presidente: Cardinali 
 
 
                                       Il Giudice estensore: Bernardo