P. Q. M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 32, secondo comma, del  decreto
legislativo n.  150/11,  nella  parte  in  cui  prevede  che  per  le
controversie proposte ai sensi  dell'art.  3  del  regio  decreto  n.
639/1910 e successive modifiche e' competente il giudice del luogo in
cui ha sede l'ufficio che ha emesso il  provvedimento  opposto  anche
nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal  soggetto  cui  e'
affidato il  servizio  della  riscossione  dell'entrata  patrimoniale
dell'ente pubblico concedente e tale sede ricada  in  un  circondario
diverso da quello in cui ricade la sede dell'ente locale impositore. 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza alle parti e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei  deputati
e del Senato della Repubblica. 
        Barrafranca, 31 ottobre 2018 
 
                    Il Giudice di pace: Marrella