P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  32,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 150/11, nella parte in cui prevede che le controversie
proposte ai sensi  dell'art.  3  del  regio  decreto  n.  639/1910  e
successive modifiche competente il giudice del luogo in cui  ha  sede
l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto anche  nel  caso  in
cui l'ingiunzione sia stata  emessa  dal  soggetto  cui  e'  affidato
servizio  della  riscossione  dell'entrata   patrimoniale   dell'ente
pubblico concedente e tale sede ricada in un circondario  diverso  da
quello in cui ricade la sede dell'ente locale impositore. 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza alle parti e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei  deputati
e del Senato della Repubblica. 
        Barrafranca, 31 ottobre 2018 
 
                    Il Giudice di pace: Marrella