PQM 1) letti gli artt. 134 Cost. e 23, L. n. 87/1953, con riferimento alla domanda proposta da Cesare Bitonti, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 2, 3, 111 Cost., la questione di legittimita' della seguente norma: art. 55 L. n. 392/1978, nella parte in cui, prevedendo che «il pagamento, nei termini di cui ai camini precedenti, esclude la risoluzione del contratto», non comprende, tra i casi di esclusione della risoluzione in sede di procedimento per convalida di sfratto, ove al conduttore sia stato concesso il termine previsto dal medesimo articolo per le sue condizioni di difficolta' economica, l'ipotesi in cui residui il pagamento delle spese processuali e ogni altra ipotesi in cui, al momento della decisione, la caducazione del rapporto contrattuale, tenuto conto dell'entita' del debito residuo per canoni scaduti, oneri accessori o interessi, avuto riguardo alle reciproche posizioni delle parti, determini un sacrificio sproporzionato dell'interesse abitativo del conduttore; 2) dispone la sospensione del presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; 3) manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Modena, 27 novembre 2018 Il Giudice: Siracusano