PQM 
 
    1) letti gli artt. 134 Cost. e 23, L. n. 87/1953, con riferimento
alla domanda proposta da Cesare Bitonti,  dichiara  rilevante  e  non
manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 2, 3, 111 Cost.,
la questione di legittimita' della seguente norma: 
        art. 55 L. n. 392/1978, nella parte in  cui,  prevedendo  che
«il pagamento, nei termini di cui ai camini  precedenti,  esclude  la
risoluzione del contratto», non comprende, tra i casi  di  esclusione
della risoluzione in sede di procedimento per convalida  di  sfratto,
ove al conduttore sia stato concesso il termine previsto dal medesimo
articolo per le sue condizioni di difficolta' economica, l'ipotesi in
cui residui il pagamento delle spese processuali e ogni altra ipotesi
in cui, al momento  della  decisione,  la  caducazione  del  rapporto
contrattuale, tenuto conto dell'entita' del debito residuo per canoni
scaduti, oneri accessori o interessi, avuto riguardo alle  reciproche
posizioni  delle  parti,  determini  un   sacrificio   sproporzionato
dell'interesse abitativo del conduttore; 
    2) dispone la sospensione del  presente  giudizio  ed  ordina  la
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; 
    3)  manda  alla  Cancelleria  per  la  notifica  della   presente
ordinanza alle parti e al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
nonche'  per  la  comunicazione  ai  Presidenti  del   Senato   della
Repubblica e della Camera dei Deputati. 
 
          Modena, 27 novembre 2018 
 
                       Il Giudice: Siracusano