P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e  seguenti,  legge
11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, quarto  comma  della
legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione  agli  articoli  3  e  27,
terzo comma della Costituzione, nella parte  in  cui  prevede  che  i
condannati a pene detentive temporanee per il delitto di cui all'art.
630  del  codice  penale,  che  abbiano  cagionato   la   morte   del
sequestrato, non siano ammessi ad alcuno dei  benefici  indicati  nel
primo comma dell'art. 4-bis se  non  abbiano  effettivamente  espiato
almeno due terzi della pena. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Sospende il procedimento in corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  di
trasmissione degli atti sia notificata all'interessato, al difensore,
al  pubblico  ministero  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
      Padova, 3 dicembre 2018 
 
                Il Magistrato di Sorveglianza: Cesaro