P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, quarto comma della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione agli articoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione, nella parte in cui prevede che i condannati a pene detentive temporanee per il delitto di cui all'art. 630 del codice penale, che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non siano ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel primo comma dell'art. 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno due terzi della pena. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti sia notificata all'interessato, al difensore, al pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Padova, 3 dicembre 2018 Il Magistrato di Sorveglianza: Cesaro