P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 2, 3, 18, 48, 51 e 118 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 e all'art. 11-quinquies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come inserito dalla legge di conversione 13 febbraio 2019, n. 12; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del 15 febbraio 2019. Il Presidente f.f.: Logrieco Il segretario f.f.: Broccardo