P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli articoli 2, 3, 18, 48, 51 e 118 della Costituzione, la questione
di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art.  3,  comma
3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017,  n.  113  e  all'art.
11-quinquies  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,  come
inserito dalla legge di conversione 13 febbraio 2019, n. 12; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Sospende  il   giudizio   fino   alla   decisione   della   Corte
costituzionale. 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti costituite, al Procuratore generale  presso  la
Corte  di  cassazione,  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, e sia comunicata al Presidente del Senato della  Repubblica
ed al Presidente della Camera dei deputati. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio  del  15  febbraio
2019. 
 
                    Il Presidente f.f.: Logrieco 
 
 
                                        Il segretario f.f.: Broccardo