P. Q. M. Visti gli articoli 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 159 del codice penale; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2, IV periodo del decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, nella parte in cui prevede obbligatoriamente l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di estinzione del reato di cui all'art. 590-bis del codice penale a seguito di esito positivo della sospensione del procedimento con messa alla prova; sospende il processo sopra indicato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Verbania, 14 novembre 2018 Il Giudice: Fornelli