P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 23, legge 11 marzo  1953,  n.  87  e  159  del
codice penale; 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2,  IV  periodo  del
decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dalla legge 23 marzo
2016,  n.  41,  nella  parte   in   cui   prevede   obbligatoriamente
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della  revoca
della patente di guida in ipotesi di  estinzione  del  reato  di  cui
all'art. 590-bis del codice penale a seguito di esito positivo  della
sospensione del procedimento con messa alla prova; 
    sospende il processo sopra indicato  e  dispone  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
    ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
        Verbania, 14 novembre 2018 
 
                        Il Giudice: Fornelli