P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e
la non manifesta infondatezza rimette alla  Corte  costituzionale  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  22,   comma 1
lettera b) della L.R. Lombardia n. 16/2016, per contrasto con  l'art.
3, nonche' per contrasto con l'art. 117 comma 1 Cost.,  in  relazione
alla  direttiva  n.  2003/109  e,  per  i  titolari   di   protezione
internazionale e di protezione umanitaria, anche  per  contrasto  con
l'art. 10 Cost., nella parte in cui  annovera,  fra  i  requisiti  di
accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello  della  «residenza
anagrafica o svolgimento di attivita' lavorativa in Regione Lombardia
per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la  data
di presentazione della domanda». 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza  sia  notificata  a  cura  della
Cancelleria alle parti, al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Milano, 22 gennaio 2019 
 
                         Il Giudice: Flamini