P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 1 lettera b) della L.R. Lombardia n. 16/2016, per contrasto con l'art. 3, nonche' per contrasto con l'art. 117 comma 1 Cost., in relazione alla direttiva n. 2003/109 e, per i titolari di protezione internazionale e di protezione umanitaria, anche per contrasto con l'art. 10 Cost., nella parte in cui annovera, fra i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello della «residenza anagrafica o svolgimento di attivita' lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda». Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della Cancelleria alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, 22 gennaio 2019 Il Giudice: Flamini