P.Q.M. 
 
    Il Tribunale di Napoli dichiara rilevante per il giudizio  e  non
manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3  primo  comma,
35 primo comma, e 97 secondo comma della Costituzione,  la  questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art.   161   disposizioni   di
attuazione del codice di procedura civile (introdotto -  in  sede  di
conversione - dall'art. 14, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge
27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  nella  legge  6
agosto 2015, n. 132), secondo cui il compenso  dell'esperto  o  dello
stimatore  nominato  dal  giudice  o  dall'ufficiale  giudiziario  e'
calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita.  Prima  della
vendita non possono essere liquidati acconti in misura  superiore  al
cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del  valore  di
stima. 
    Manda alla Cancelleria di notificare  la  presente  ordinanza  al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di darne comunicazione
al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera
dei Deputati, e alle parti del presente giudizio; 
    Dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
      Napoli, 11 luglio 2018 
 
                         Il Giudice: Cataldi