P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: 1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto di cui all'art. 31, commi 2 e 3, del codice di giustizia contabile (nel testo approvato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174), in riferimento agli articoli 3, 24, comma 1, e 111, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice, anche in caso di intervenuto proscioglimento nel merito per mancanza di uno degli elementi indicati dall'art. 31, comma 2, c.g.c., possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, «analoghe» a quelle tassativamente indicate dall'art. 31, comma 3, c.g.c.; 2) ordina che a cura della segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata ai legali delle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dispone la trasmissione degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni qui ordinate, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Napoli, nelle Camere di consiglio del giorno 25 ottobre e 22 novembre 2018. Il Presidente: Sciascia Il consigliere estensore: Schülmers von Pernwerth