P.Q.M. 
 
    La Corte  dei  conti,  Sezione  giurisdizionale  per  la  Regione
Campania, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: 
        1) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale del  combinato  disposto  di
cui all'art. 31, commi 2 e 3, del codice di giustizia contabile  (nel
testo approvato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n.  174),  in
riferimento agli articoli 3, 24, comma  1,  e  111,  comma  1,  della
Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice, anche in
caso di intervenuto proscioglimento nel merito per  mancanza  di  uno
degli  elementi  indicati  dall'art.  31,  comma  2,  c.g.c.,   possa
compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero,  qualora
sussistano  gravi  ed  eccezionali  ragioni,  «analoghe»   a   quelle
tassativamente indicate dall'art. 31, comma 3, c.g.c.; 
        2) ordina che  a  cura  della  segreteria  della  Sezione  la
presente  ordinanza  sia  notificata  ai  legali  delle   parti,   al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai  Presidenti  della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica e dispone la  trasmissione
degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni  qui  ordinate,
alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Napoli, nelle Camere di consiglio del  giorno  25
ottobre e 22 novembre 2018. 
 
                       Il Presidente: Sciascia 
 
 
                    Il consigliere estensore: Schülmers von Pernwerth