Il pubblico ministero chiede correggersi il doppio errore materiale contenuto al capo di imputazione specificando come le ritenute alla fonte non versate fossero relative all'anno di imposta 2011 anziche' 2010 e come il fatto risulti commesso in ... il 22 agosto 2012 e non il 22 agosto 2011. In subordine, in caso di mancato accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale chiede modificarsi il capo di imputazione nei termini sopra indicati. La difesa preliminarmente produce chiavetta usb contenente i modelli f24 relativi all'anno di imposta 2010. Il pubblico ministero nulla osserva. Il Giudice acquisisce. La difesa in principalita' si oppone ad entrambe le istanze del pubblico ministero ravvisando la sussistenza di un vulnus nei propri diritti e chiede emettersi sentenza di proscioglimento dell'imputato. Il difensore fa altresi' presente come l'indicazione del luogo di commissione del reato risulti assolutamente incongrua rispetto sia alla sede della societa' che alla sede della competente Agenzia delle entrate. Il Giudice, preso atto di come la specificita' dell'ammontare contestato all'imputato (euro 656.108,8) e della data di commissione del reato (22 agosto 2011, in relazione all'anno di imposta 2010), unitamente al regime procedurale scelto dalla Procura della Repubblica di Novara, ed avente ad oggetto una richiesta di emissione di decreto penale di condanna, siano stati tali da arrecare un sicuro pregiudizio ai diritti della difesa che, pur potendolo in astratto prevedere, solo all'esito della presente istruttoria e' stata in grado di acquisire piena contezza del riferimento dell'importo indicato in rubrica ad altra data, e ad altra annualita' di imposta, rispetto a quelle oggetto di contestazione, rigetta l'istanza di correzione di errore materiale da parte del pubblico ministero non ravvisandone la sussistenza dei requisiti. Cio' premesso, e tenuto altresi' conto di come, in presenza di una differente contestazione, non possa astrattamente escludersi che la difesa, a parita' di regime procedurale, avrebbe effettuato una differente scelta, segnatamente optando per il pagamento dell'importo dedotto in decreto penale di condanna, preso atto delle sentenze della Consulta n. 265 del 30 giugno 1994, n. 530 del 29 dicembre 1995, n. 333 del 18 dicembre 2009, n. 273 del 5 dicembre 2014 e n. 206 del 17 luglio 2017, giudicando non manifestamente infondata la questione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci circa la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 516 e dell'art. 517 codice procedura penale nella parte in cui non prevedono la facolta' del pubblico ministero di procedere all'emissione di decreto penale di condanna e dell'imputato di esserne conseguentemente destinatario provvedendo al pagamento dell'importo dal medesimo previsto. Per gli effetti dispone la sospensione del presente procedimento. Il presente verbale viene chiuso alle ore 14.25. Il Giudice: Bolloli L'Assistente giudiziario: Accardo