P.Q.M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 24, 111 e 117 Cost. (in relazione all'art. 6 CEDU), dell'art. 354 codice di procedura civile nella parte in cui non prevede che il giudice di appello debba rimettere la causa al giudice di primo grado, se e' mancato il contraddittorio, non essendo stata da questo neppure valutata, in conseguenza di un'erronea dichiarazione di improcedibilita' dell'opposizione, la richiesta di chiamata in causa del terzo, proposta dall'opponente in primo grado, con conseguente lesione del diritto di difesa di una delle parti. Per l'effetto, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio. Dispone che l'ordinanza sia notificata, a cura della Cancelleria, alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Milano, il 14 gennaio 2019 Il Presidente: Meroni