P.Q.M. 
 
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 24, 111
e 117 Cost. (in relazione all'art. 6 CEDU), dell'art. 354  codice  di
procedura civile nella parte in cui non prevede  che  il  giudice  di
appello debba rimettere la causa al giudice di  primo  grado,  se  e'
mancato il contraddittorio,  non  essendo  stata  da  questo  neppure
valutata,   in   conseguenza   di   un'erronea    dichiarazione    di
improcedibilita' dell'opposizione, la richiesta di chiamata in  causa
del terzo, proposta dall'opponente in primo  grado,  con  conseguente
lesione del diritto di difesa di una delle parti. 
    Per l'effetto, dispone l'immediata trasmissione degli  atti  alla
Corte costituzionale e sospende il presente giudizio. 
    Dispone che l'ordinanza sia notificata, a cura della Cancelleria,
alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri
e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Cosi' deciso in Milano, il 14 gennaio 2019 
 
                        Il Presidente: Meroni