P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e
la non manifesta  infondatezza,  solleva  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 3,  comma  1,  n.  3  e  n.  8  prima  parte
(favoreggiamento)  della  legge  n.  75/1978  per  violazione   degli
articoli 13, 25 e 27 della Costituzione; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la  presente
ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Reggio Emilia, 31 gennaio 2019 
 
                          Il Giudice: Ghini