P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, n. 3 e n. 8 prima parte (favoreggiamento) della legge n. 75/1978 per violazione degli articoli 13, 25 e 27 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Reggio Emilia, 31 gennaio 2019 Il Giudice: Ghini