P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo  -  L'Aquila,
visti gli articoli 134, 136 e 137 della Costituzione, l'art. 1  della
legge costituzionale 9 febbraio 1948 e  l'art.  23,  legge  11  marzo
1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera t), punto 1
del decreto  legislativo  n.  95/2017  per  violazione  dell'art.  8,
lettera  a)  della  legge  n.  124/2015  (legge  di  delegazione)   e
mediatamente dell'art. 76 della Costituzione, nonche' per  violazione
degli articoli 3 e 97 della Costituzione; 
    Rimette per l'effetto la questione alla Corte costituzionale  per
le determinazioni di competenza; 
    Sospende il giudizio in corso fino  all'esito  della  definizione
della questione incidentale di costituzionalita'; 
    Dispone che la  presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti
nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
    Dispone che all'esito il fascicolo sia trasmesso,  con  le  prove
delle avvenute notifiche e comunicazioni, alla Corte costituzionale; 
    Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza. 
    Cosi' deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno  19
dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati: 
        Antonio Amicuzzi, Presidente; 
        Paola Anna Gemma Di Cesare, consigliere; 
        Maria Colagrande, primo referendario, estensore. 
 
                       Il Presidente: Amicuzzi 
 
 
                                              L'estensore: Colagrande