P.Q.M. Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale in rapporto agli articoli 3, 27, 97 e 111 della Costituzione. Dispone ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1983 la sospensione del presente procedimento a carico di A. G. e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Messina 18 gennaio 2019 Il Presidente: Sicuro Il consigliere est.: Arena