P.Q.M. 
 
    Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e  la  non  manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
593 del codice di procedura penale in rapporto agli articoli  3,  27,
97 e 111 della Costituzione. 
    Dispone  ai  sensi  dell'art.  23  della  legge  n.  87/1983   la
sospensione del  presente  procedimento  a  carico  di  A.  G.  e  la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  al  Presidente
del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
      Messina 18 gennaio 2019 
 
                        Il Presidente: Sicuro 
 
 
                                           Il consigliere est.: Arena