P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 134 Cost., 23 e segg. legge n. 87 del 1953, 
        ritenuta  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione, sollevata  dalla  difesa  dell'imputato,  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 516 c.p.p., in relazione agli artt. 3  e  24
della Costituzione, nella parte  in  cui  non  prevede,  in  caso  di
contestazione di un  fatto  diverso,  la  facolta'  dell'imputato  di
richiedere  al  giudice   del   dibattimento   la   sospensione   del
procedimento con messa alla prova, sospende il giudizio  in  corso  e
dispone   la   immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
        ordina che la presente ordinanza, a cura  della  Cancelleria,
sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  comunicata
ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Grosseto, 21 gennaio 2019 
 
                        Il Giudice: Bilisari