P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 23 e segg. legge n. 87 del 1953, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata dalla difesa dell'imputato, di legittimita' costituzionale dell'art. 516 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in caso di contestazione di un fatto diverso, la facolta' dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova, sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che la presente ordinanza, a cura della Cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Grosseto, 21 gennaio 2019 Il Giudice: Bilisari