P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione 23 e seguenti, legge n.
87/1953,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 1,  del
decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  nel  testo  modificato
dall'art. 3, comma 52, della legge 15 luglio  2009,  n.  94  e  dalle
successive modifiche, nella parte in cui  prevede  che  «Non  possono
conseguire la patente di guida [...], le  persone  condannate  per  i
reati [in materia di stupefacenti] di cui agli articoli 73 e  74  del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n.  309,  fatti  salvi  gli  effetti  di  provvedimenti
riabilitativi [...] », per  ritento  contrasto  con  l'art.  3  della
Costituzione. 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti, comprensivi della documentazione attestante il  perfezionamento
delle  prescritte   notificazioni   e   comunicazioni,   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza  sia  notificata  a  cura  della
cancelleria alle parti, al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Milano, 4 aprile 2019 
 
                        Il Giudice: Gandolfi