P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione 23 e seguenti, legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo modificato dall'art. 3, comma 52, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e dalle successive modifiche, nella parte in cui prevede che «Non possono conseguire la patente di guida [...], le persone condannate per i reati [in materia di stupefacenti] di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi [...] », per ritento contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, 4 aprile 2019 Il Giudice: Gandolfi