P.Q.M. 
 
    La Corte dei conti,  Sezione  Giurisdizionale  regionale  per  la
Lombardia, 
    visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e l'art. 23  della
legge 11 marzo 1953  n.  87,  solleva  in  quanto  rilevante  per  la
decisione del ricorso e non manifestamente infondata la questione  di
legittimita' costituzionale 
        - dell'art. 9, comma 21, secondo periodo,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e  di   competitivita'   economica),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  30  luglio  2010,
n.122; 
        - dell'art. 16, comma l,  lettera  b),  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 15 luglio 2011, n. 111,  come  specificato  dall'art.  1,
comma 1, lettera a), primo periodo, del D.P.R. 4 settembre  2013,  n.
122  (Regolamento  in   materia   di   proroga   del   blocco   della
contrattazione  e  degli  automatismi  stipendiali  per  i   pubblici
dipendenti,  a  norma  dell'articolo  16,  commi  1,  2  e   3,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); 
        - dall'art. 1, comma 256, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190 
    ("Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
piuriennale dello Stato. Legge di stabilita' 2015"); 
        - anche in considerazione dell'art. 11, comma 7, del D.  lgs.
29 maggio 2017, n. 94 ("Disposizioni in materia di riordino dei ruoli
e  delle  carriere  del  personale  delle  Forze  armate,  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della  legge  31  dicembre
2012, n. 244"), 
    per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in  cui
dette norme, per il personale di cui all'art. 3 del D. lgs. 30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, cessato dal servizio dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2017, non prevedono la valorizzazione  in
quiescenza,  a  far  data  dalla  cessazione  dal   servizio,   degli
emolumenti  pensionabili  derivanti  dalle  progressioni  stipendiali
automatiche che sarebbero spettate in relazione alle classi  ed  agli
scatti che sarebbero maturati nel periodo dal 1° gennaio 2011  al  31
dicembre 2015. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio  e  la  trasmissione
degli atti alla Corte Costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
Segreteria della Sezione, alle parti in causa ed  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata al Presidente  del  Senato
della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati. 
 
    Cosi' provveduto in Milano il 6 novembre 2018. 
 
                         Il Giudice: Veccia