P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo n. 285/1992 in relazione agli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'applicazione della medesima sanzione accessoria della revoca quinquennale della patente di guida a fronte della condanna per reati relativi a condotte diverse sotto il profilo della colpa, dell'offensivita' e della pericolosita'. Sospende il procedimento e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria. Dispone la notifica della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Massa, 6 dicembre 2018 Il G.O.P. Avv.: Biasotti