P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 222 del decreto legislativo n. 285/1992 in  relazione  agli
articoli 3 e 27, comma 3  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
prevede  l'applicazione  della  medesima  sanzione  accessoria  della
revoca quinquennale della patente di guida a  fronte  della  condanna
per reati relativi a condotte diverse sotto il profilo  della  colpa,
dell'offensivita' e della pericolosita'. 
    Sospende il procedimento e ordina l'immediata trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria.  Dispone  la
notifica della presente ordinanza alla Presidenza del  Consiglio  dei
ministri e ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. 
 
      Massa, 6 dicembre 2018 
 
                      Il G.O.P. Avv.: Biasotti