P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche nei confronti della condannata madre di prole affetta da handicap totalmente invalidante. Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone altresi' che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alla ricorrente, al procuratore generale presso questa Corte e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso il 27 marzo 2019 Il Presidente: Iasillo Il Consigliere estensore: Centofanti