P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  in  riferimento   agli
articoli 3, primo  e  secondo  comma,  e  31,  secondo  comma,  della
Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
47-quinquies, comma 1, della legge 26 luglio 1975,  n.  354  (recante
norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle  misure
privative e limitative  della  liberta'),  nella  parte  in  cui  non
prevede la concessione della detenzione  domiciliare  speciale  anche
nei confronti della condannata madre di  prole  affetta  da  handicap
totalmente invalidante. 
    Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone altresi' che,  a  cura  della  cancelleria,  la  presente
ordinanza sia notificata alla  ricorrente,  al  procuratore  generale
presso questa Corte e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
    Cosi' deciso il 27 marzo 2019 
 
                       Il Presidente: Iasillo 
 
 
                                 Il Consigliere estensore: Centofanti