P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87: 
        Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 299 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113  («Testo
unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di   spese   di
giustizia», trasfuso nel decreto del Presidente della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, «Testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia») nella parte  in  cui
ha abrogato l'art. 42 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.  274
(«Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace,  a  norma
dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468»),  per  violazione
dell'art. 76 Cost.; 
    e in via «indotta» dall'eventuale accoglimento della prima 
        Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 238-bis del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115 («Testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia») introdotto dall'art.
1, comma 473, legge 27 dicembre 2017, n. 205 («Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno 2018 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2018-2020») nella  parte  in  cui  (commi  2,  5,  6  e  7),  facendo
riferimento al giudice competente per il procedimento di  conversione
delle  pene  pecuniarie  per  insolvibilita'  del   debitore,   parla
specificamente di «magistrato di  sorveglianza  competente»  anziche'
genericamente di «giudice competente»,  per  violazione  dell'art.  3
Cost.  (principio  di  ragionevolezza  e  canone  di   razionalita'),
dell'art.  97,  comma  2,  Cost.  (principio   del   buon   andamento
dell'amministrazione della giustizia) e dell'art. 111, comma 2, Cost.
(principio della ragionevole durata del processo); 
        Dispone l'immediata trasmissione della presente  ordinanza  e
degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; 
        Sospende il procedimento in  corso  sino  alla  comunicazione
della decisione della Corte costituzionale; 
        Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata alle parti del procedimento ed al Presidente del Consiglio
dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due  Camere  del
Parlamento. 
          Alessandria, 16 aprile 2019 
 
               Il Magistrato di sorveglianza: Vignera