P.Q.M. 
 
    La  Commissione   tributaria   regionale   di   Campobasso,   non
definitivamente pronunciando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23
della legge n.  87  dell'11  marzo  1953,  solleva  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge n. 383
del 18 ottobre 2001, per contrasto con gli articoli 2,  3,  29  e  31
della Costituzione nella parte in cui non include  anche  gli  affini
tra i soggetti per i quali e' escluso il pagamento delle imposte  sui
trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni  a  titolo
oneroso nei casi di trasferimenti di beni e diritti per  donazione  o
altre liberalita' tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli
stessi,  allorquando  il  valore  della  quota  spettante  a  ciascun
beneficiario sia superiore a 350 milioni  di  lire;  conseguentemente
sospende il presente giudizio fino  all'esito  del  giudizio  innanzi
alla Corte costituzionale e dispone trasmettersi gli atti alla  Corte
costituzionale  per  la  delibazione  della  sollevata  questione  di
legittimita' costituzionale. 
    Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenziali. 
        Campobasso, 21 settembre 2015 
 
                      Il Presidente: Liberatore 
 
 
                                                 Il relatore: Scarano