P.Q.M. La Commissione tributaria regionale di Campobasso, non definitivamente pronunciando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge n. 383 del 18 ottobre 2001, per contrasto con gli articoli 2, 3, 29 e 31 della Costituzione nella parte in cui non include anche gli affini tra i soggetti per i quali e' escluso il pagamento delle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso nei casi di trasferimenti di beni e diritti per donazione o altre liberalita' tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, allorquando il valore della quota spettante a ciascun beneficiario sia superiore a 350 milioni di lire; conseguentemente sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la delibazione della sollevata questione di legittimita' costituzionale. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenziali. Campobasso, 21 settembre 2015 Il Presidente: Liberatore Il relatore: Scarano