P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera  c),  legge
n.  153/69  nella  parte  in  cui  prevede  che  gli  iscritti   alle
assicurazioni obbligatorie per la  invalidita',  la  vecchiaia  ed  i
superstiti dei lavoratori dipendenti abbiano diritto alla pensione di
anzianita' a condizione  che  «  non  prestino  attivita'  lavorativa
subordinata alla data della presentazione della domanda di  pensione»
e delle norme successive (art. 10, comma 6,  decreto  legislativo  n.
503/92 e art. 1, comma 189, legge n.  662/96)  che  ribadiscono  tale
condizione, in relazione all'art. 3 della Costituzione; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Ordina a cura della cancelleria che la presente ordinanza  e  gli
atti vengano trasmessi alla Corte  costituzionale,  che  la  presente
ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  ministri  e
comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso all'udienza del 5 febbraio 2019. 
 
                        La Presidente: Fierro 
 
                                     Il consigliere estensore: Milani