P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), legge n. 153/69 nella parte in cui prevede che gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti abbiano diritto alla pensione di anzianita' a condizione che « non prestino attivita' lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione» e delle norme successive (art. 10, comma 6, decreto legislativo n. 503/92 e art. 1, comma 189, legge n. 662/96) che ribadiscono tale condizione, in relazione all'art. 3 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina a cura della cancelleria che la presente ordinanza e gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale, che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso all'udienza del 5 febbraio 2019. La Presidente: Fierro Il consigliere estensore: Milani