P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti, legge 11 marzo 1953, n. 87: Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in riferimento agli articoli 3 e 27, comma 3 Cost. nella parte in cui prevede che i condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di' cui all'art. 630 comma 2 c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis se non abbiano effettivamente espiato almeno due terzi della pena irrogata; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti sia notificata alle parti interessate e al Procuratore Generale di Bologna, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, 13 maggio 2019 Il Magistrato di sorveglianza: Luerti