P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e  seguenti,  legge
11 marzo 1953, n. 87: 
      Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 58-quater,  comma  4,  della
legge 26 luglio 1975, n. 354, in riferimento agli articoli  3  e  27,
comma 3 Cost. nella parte in cui prevede  che  i  condannati  a  pena
detentiva temporanea per il delitto di' cui all'art. 630 comma 2 c.p.
che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non sono  ammessi  ad
alcuno dei benefici indicati nel comma  1  dell'art.  4  bis  se  non
abbiano effettivamente espiato almeno due terzi della pena irrogata; 
      dispone  l'immediata  trasmissione  degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
      sospende il procedimento in corso sino all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
      ordina che a cura della Cancelleria la  presente  ordinanza  di
trasmissione degli atti sia notificata alle parti  interessate  e  al
Procuratore Generale di Bologna, nonche' al Presidente del  Consiglio
dei  ministri  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
 
        Milano, 13 maggio 2019 
 
                Il Magistrato di sorveglianza: Luerti