P. Q. M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede  giurisdizionale  (Sezione  Sesta),
pronunciando sul ricorso n. 4806/2015 R.G, cosi' provvede: 
        a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata ai sensi
e sotto i profili di cui in motivazione la questione di  legittimita'
costituzionale infondata dell'art. 11, comma 4 della  legge  5  marzo
2001, n. 57 nella parte in cui, nell'introdurre una nuova  disciplina
sanzionatoria delle infrazioni gravi  in  materia  di  intese  lesive
della concorrenza o di abusi di posizione dominante sul mercato,  per
le quali la sanzione pecuniaria da applicare non  contempla  piu'  il
minimo  edittale  dell'uno  per   cento   del   fatturato   specifico
dell'impresa  interessata,  non  abbia  anche   previsto   che   tale
disciplina piu' favorevole sia da applicare retroattivamente; 
        b) dispone la sospensione del presente  giudizio  davanti  al
Consiglio di Stato e ordina alla Segreteria l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
        c) ordina che, a cura della Segreteria, la presente Ordinanza
sia comunicata alle parti costituite e notificata al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica; 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  28
marzo 2019 con l'intervento dei magistrati: 
          Sergio Santoro, Presidente; 
          Oreste Mario Caputo, consigliere; 
          Francesco Gambato Spisani, consigliere, estensore; 
          Stefano Toschei, consigliere; 
          Oswald Leitner, consigliere. 
 
                       Il Presidente: Santoro 
 
 
                                         L'estensore: Gambato Spisani