P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), pronunciando sul ricorso n. 4806/2015 R.G, cosi' provvede: a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata ai sensi e sotto i profili di cui in motivazione la questione di legittimita' costituzionale infondata dell'art. 11, comma 4 della legge 5 marzo 2001, n. 57 nella parte in cui, nell'introdurre una nuova disciplina sanzionatoria delle infrazioni gravi in materia di intese lesive della concorrenza o di abusi di posizione dominante sul mercato, per le quali la sanzione pecuniaria da applicare non contempla piu' il minimo edittale dell'uno per cento del fatturato specifico dell'impresa interessata, non abbia anche previsto che tale disciplina piu' favorevole sia da applicare retroattivamente; b) dispone la sospensione del presente giudizio davanti al Consiglio di Stato e ordina alla Segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; c) ordina che, a cura della Segreteria, la presente Ordinanza sia comunicata alle parti costituite e notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 28 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati: Sergio Santoro, Presidente; Oreste Mario Caputo, consigliere; Francesco Gambato Spisani, consigliere, estensore; Stefano Toschei, consigliere; Oswald Leitner, consigliere. Il Presidente: Santoro L'estensore: Gambato Spisani