P.Q.M. 
 
    Il  giudice,  con  separata   ordinanza,   dichiara,   d'ufficio,
rilevante e non manifestamente infondata la questione di leaittimita'
costituzionale  dell'art.  13  legge  8  febbraio  1948,  n.  47,  in
combinato disposto con l'art. 595, comma terzo, c.p., nella parte  in
cui sanziona il delitto di diffamazione aggravata, commessa  a  mezzo
stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto  determinato,  con
la pena cumulativa della reclusione da uno a sei anni e  della  multa
non  inferiore  a  256  euro,  invece  che  in  via  altemativa,  per
violazione degli  articoli  117,  comma  primo,  Cost.  e  10,  della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle
liberta' fondamentali, interpretato alla luce della  ratio  decidendi
delle sentenze 24 settembre 2013, della Seconda Sezione  della  Corte
EDU, in causa Belpietro comma Italia, ricorso n. 43612/10; 8  ottobre
2013, della Seconda Sezione della Corte EDU,  in  causa  Ricci  comma
Italia, ricorso n. 30210/06, e 7  marzo  2019,  della  Prima  Sezione
della Corte EDU, in causa Sallusti comma Italia, ricorso n. 22350/13. 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata all'imputato, alla persona offesa, al Pubblico  Ministero,
al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  sia  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale, unitamente alla  prova  delle  notificazioni  e
delle comunicazioni prescritte nell'art.  23  della  legge  11  marzo
1953, n. 87. 
    Sospende il giudizio in corso e il termine  di  prescrizione  del
reato. 
    Cosi' deciso in Bari-Modugno, il giorno 16 aprile 2019. 
 
                         Il Giudice: Salerno