P. Q. M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  (Sezione  quinta),
dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art.  186-bis,  comma  6,  del regio
decreto 16  marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del  fallimento,  del
concordato  preventivo,  dell'amministrazione  controllata  e   della
liquidazione coatta amministrativa), aggiunto dall'art. 33, comma  1,
lettera h), decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in riferimento  agli
articoli 3, 41 e 97, della Costituzione, nei sensi e nei  termini  di
cui alla motivazione della presente ordinanza. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla  decisione
della  Corte   costituzionale   sulla   questione   di   legittimita'
costituzionale quale sopra sollevata. 
    Riserva alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese  di
causa. 
    Ordina che a cura della segreteria gli atti  del  giudizio  siano
trasmessi alla Corte costituzionale  e  che  la  presente  ordinanza,
oltre che comunicata alle parti, sia  notificata  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
    Cosi deciso in Roma nella  Camera  di  consiglio  del  giorno  30
maggio 2019 con l'intervento dei magistrati: 
      Fabio Franconiero, Presidente FF; 
      Federico Di Matteo, Consigliere, Estensore; 
      Angela Rotondano, Consigliere; 
      Alberto Urso, Consigliere; 
      Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere; 
 
                     Il Presidente: Franconiero 
 
 
                                               L'Estensore: Di Matteo