P.Q.M. Visti gli articoli 134 Cost., 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 628, comma 2 del codice penale, per violazione degli articoli 3, 25 e 27 Cost., per le motivazioni sopra esposte; Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; Sospende il processo sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Torino, 27 maggio 2019 Il Giudice: Gallo