P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost., 23 e segg. legge 11 marzo 1953,  n.
87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 628, comma 2 del codice penale,
per violazione degli articoli 3, 25 e 27 Cost.,  per  le  motivazioni
sopra esposte; 
    Dispone la trasmissione degli atti del  procedimento  alla  Corte
costituzionale; 
    Sospende il processo sino all'esito del giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale; 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  per  la
comunicazione ai presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica. 
        Torino, 27 maggio 2019 
 
                          Il Giudice: Gallo