P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 678 del codice di procedura penale,  23  legge
11 marzo 1953, n. 87, 147/1, n. 2), codice penale e 47-ter o.p., 
    Rigetta la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare
ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354/75. 
    Dichiara, con riguardo alle ulteriori istanze,  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 6, lettera B della legge 9  gennaio  2019,  n.  3,
nella parte in cui, modificando l'art. 4-bis, comma 1 della legge  n.
354/1975, ha inserito i reati contro la pubblica amministrazione e in
particolare quello di cui all'art. 314, comma 1 tra  quelli  ostativi
alla concessione di alcuni benefici penitenziari, senza prevedere  un
regime transitorio che dichiari applicabile la norma  ai  soli  fatti
commessi successivamente alla sua entrata  in  vigore,  per  rilevato
contrasto con l'art. 3 della Costituzione. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e la sospensione del presente procedimento. 
    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al   sig.
Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  comunicata  al  sig.
Presidente  del  Senato  ed  al  sig.  Presidente  della  Camera  dei
deputati;  dispone,  altresi',  la   comunicazione   della   presente
ordinanza all'interessato, al suo difensore e alla  Procura  generale
presso la Corte di appello di Lecce. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. 
        Cosi' deciso in Taranto nella  Camera  di  consiglio  del  29
maggio 2019. 
 
                  Il Presidente estensore: Ingenito