P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e  23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87; 
    Dispone la sospensione del giudizio in corso  e  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla questione
di legittimita' costituzionale di cui in premessa; 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei  deputati
e del Senato della Repubblica. 
        Cosi' provveduto in Bari, nelle Camere  di  consiglio  del  7
luglio 2017 e del 10 luglio 2018. 
 
                          Il Giudice: Raeli 
 
 
                                 --- 
 
 
                         LA CORTE DEI CONTI 
            Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia 
                     in composizione monocratica 
 
    ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto  al  n.
15870/PC del registro di segreteria,  proposto  dal  sig.  Stefanizzi
Alberto (nato a Squinzano il 3 ottobre 1944) rappresentato  e  difeso
dall'avv. Aldo Licci, giusta mandato a margine; 
    Contro: 
        Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore; 
        Direzione provinciale del tesoro, in  persona  del  direttore
pro tempore; 
        I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore; 
    Vista l'ordinanza n. 127/2018, depositata il 6 dicembre 2018, con
la quale e' stata sollevata questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 59, commi 54 e 55,  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e
dell'art. 1 D.I. 30 marzo 1998, disposta la sospensione del  presente
giudizio e la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
perche'  si  pronunci  sulla  predetta  questione   di   legittimita'
costituzionale; 
    Atteso  che  per  mero   errore   materiale   e'   stata   omessa
nell'intestazione    della    suddetta    ordinanza     l'indicazione
dell'I.N.P.S., tra le amministrazione convenute; 
    Ritenuto necessario procedere  alla  rettifica  della  ordinanza,
aggiungendo  nella  intestazione  della  ordinanza  n.  127/2018   il
riferimento all'I.N.P.S.; 
    Dispone che la ordinanza n. 127/2018 sia rettificata nel senso di
inserire l'I.N.P.S. tra le amministrazioni convenute; 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
comunicata alla cancelleria della Corte costituzionale. 
 
        Cosi' provveduto in Bari, il 1° luglio 2019 
 
                          Il Giudice: Raeli