P.Q.M. 
 
    La Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol; 
    Visti gli articoli 81, 119 e 134  della  Costituzione,  l'art.  1
della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art.  23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Visto l'art. 10 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
luglio 1988, n. 305; 
    Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.
174, convertito con modificazioni dalla legge  7  dicembre  2012,  n.
213; 
    Dispone di sollevare la questione di legittimita' costituzionale,
in riferimento ai parametri stabiliti dagli articoli 3, 81, 97,  103,
comma 2, 117; comma 2, lettera l) e art. 119, comma 1,  dei  seguenti
articoli di legge provinciale: 
        art. 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12; 
        art. 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3; 
    Ordina la sospensione del giudizio per le voci non  parificate  e
dispone la trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale  per
l'esame della questione. 
    Dispone che, a cura della Segreteria delle  sezioni  riunite,  ai
sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.  87,
la presente ordinanza sia notificata al  Presidente  della  Provincia
autonoma di Trento e al Procuratore regionale  per  il  Trentino-Alto
Adige/Südtirol,  sede  di  Trento,  quali  parti  in  causa,  e   sia
comunicata al Presidente del Consiglio  provinciale  della  Provincia
autonoma di Trento. 
      Cosi' disposto in Trento, nella Camera di consiglio del  giorno
28 giugno 2019 
 
                       Il Presidente: Buscema 
 
                      I magistrati estensori: Agliocchi - Di Gregorio