P.Q.M. La Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; Visti gli articoli 81, 119 e 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305; Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Dispone di sollevare la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento ai parametri stabiliti dagli articoli 3, 81, 97, 103, comma 2, 117; comma 2, lettera l) e art. 119, comma 1, dei seguenti articoli di legge provinciale: art. 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12; art. 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3; Ordina la sospensione del giudizio per le voci non parificate e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione. Dispone che, a cura della Segreteria delle sezioni riunite, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Procuratore regionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, quali parti in causa, e sia comunicata al Presidente del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento. Cosi' disposto in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 28 giugno 2019 Il Presidente: Buscema I magistrati estensori: Agliocchi - Di Gregorio