P.Q.M. 
 
    La Corte di cassazione,  visti  l'art.  134  della  Costituzione,
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23
della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara  rilevante  e   non
manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 125, legge n. 190  del  2014,  in  relazione  agli
articoli 3 della Costituzione, 31 della  Costituzione  e  117,  primo
comma della Costituzione quest'ultimo in relazione agli articoli  20,
21, 24, 31 e 34 della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 ed adattata  a
Strasburgo il 12 dicembre 2007, nella parte in cui richiede  ai  soli
cittadini extracomunitari ai  fini  dell'erogazione  dell'assegno  di
natalita' anche la  titolarita'  del  permesso  unico  di  soggiorno,
anziche' la titolarita' del permesso di soggiorno  e  di  lavoro  per
almeno un anno in applicazione dell'art. 41, decreto  legislativo  n.
286 del 1998. 
    Sospende il presente procedimento. 
    Manda la cancelleria per gli adempimenti previsti  dall'art.  23,
ultimo comma, legge 11  marzo  1953,  n.  87  e  dispone  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma il 2 aprile 2019. 
 
                        Il Presidente: Manna