P. Q. M. Visto l'art. 2, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 nella sua formulazione originaria («1. L'imposta municipale propria e' indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attivita' produttive») per contrasto, nei termini indicati in motivazione, con gli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione. Dispone: la sospensione del procedimento; la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; la notificazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri; la comunicazione della stessa al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; la notificazione alle parti. Cosi' deciso in Milano il 14 maggio 2019. Il Presidente: Bricchetti Il Giudice estensore: Nicolardi