P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 2, comma terzo, della legge 11 marzo  1953,  n.  87,
dichiara non manifestamente infondata la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 14, comma  1,  del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23 nella sua formulazione  originaria  («1.  L'imposta
municipale propria e' indeducibile dalle imposte erariali sui redditi
e dall'imposta regionale sulle attivita' produttive») per  contrasto,
nei termini indicati in motivazione, con gli  articoli  3,  53  e  41
della Costituzione. 
    Dispone: 
        la sospensione del procedimento; 
        la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        la notificazione  della  presente  ordinanza,  a  cura  della
cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri; 
        la comunicazione della stessa al Presidente della Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
        la notificazione alle parti. 
    Cosi' deciso in Milano il 14 maggio 2019. 
 
                      Il Presidente: Bricchetti 
 
                                      Il Giudice estensore: Nicolardi