Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso con il patrocinio ex lege, dall'Avvocatura generale dello Stato, (C.F. 80224030587, per il ricevimento degli atti - fax 06-96514000 e pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 - domicilia nei confronti della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge n. 5 pubblicata nel B.U.R. n. 31, del 6 agosto 2019 (assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento, per gli esercizi finanziaria 2019-2021), articoli 7, comma 5, lettera b), 11, 24, 46, comma 12. La Provincia autonoma di Trento, con la legge sopra epigrafata, relativamente alle norme teste' citate ha ecceduto dalla propria competenza, come si intende dimostrare con la illustrazione dei seguenti Motivi 1) Art. 7, comma 5, lettera b) Detta norma modifica l'art. 21 della legge sul personale della provincia 1997, prevedendo che «In alternativa al reclutamento della dirigenza di ruolo, per un numero di posti di dirigente non superiore al 20 per cento del numero complessivo degli incarichi dirigenziali possono essere assunti dirigenti con contratto a tempo determinato, tra persone in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso della dirigenza di ruolo della provincia, secondo quanto previsto dall'art. 28». La citata disposizione si pone in contrasto con l'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui gli incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione possono essere conferiti «entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma». Sul punto si richiama l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 324 del 2010, secondo cui: «Si tratta di una normativa riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Costituzione, poiche' il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, disciplinato dalla normativa citata, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato. Conseguentemente, la disciplina della fase costitutiva di tale contratto, cosi' come quella del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel negozio giuridico, appartengono alla materia dell'ordinamento civile». La costante giurisprudenza della Corte costituzionale ha affermato che nella materia «dell'ordinamento civile», di competenza esclusiva, il legislatore nazionale, fissa principi che «costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati, che si impongono anche alle regioni a statuto speciale» (ex plurimis, sentenze n. 172 del 2018, n. 257 del 2016, n. 211 del 2014, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007). Per quanto precede con la disposizione in esame la provincia autonoma ha ecceduto dalle proprie competenze, sicche' si confida nella dichiarazione di incostituzionalita'. 2) Art. 11 Parimenti l'art. 11 e' illegittimo per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera 1) Costituzione che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile. La disciplina dei giornalisti operanti presso la provincia afferendo a rapporti di lavoro contrattualizzati, viene quindi regolata nell'ambito dei contratti collettivi disciplinati ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, senza alcun rinvio a contratti collettivi della categoria dei giornalisti, e quindi nell'ambito del CCNL del comparto di contrattazione collettiva. Deve quindi rilevarsi che il citato art. 11 della legge provinciale, nel prevedere che la contrattazione collettiva del comparto debba avere riguardo ai contratti di riferimento di categoria, nella sua formulazione viola gli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed eccede le previsioni del legislatore nazionale di cui all'art. 9, comma 5, della legge n. 150 del 7 giugno 2000 «Uffici stampa». Conseguentemente ricorrono i presupposti per la dichiarazione di incostituzionalita' della norma. 3) Art. 24 L'art. 24 modifica l'art. 19 della legge provinciale n. 15/2018, eliminando nella procedura del concorso straordinario per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali, l'esame-colloquio quale prova concorsuale e lasciando alla sola valutazione dei titoli l'individuazione dei vincitori del concorso stesso. Al riguardo, la disposizione presenta profili di incostituzionalita' in quanto, con la modifica apportata alla procedura concorsuale, vengono disattesi i criteri costituzionali di selettivita' caratteristici dei concorsi pubblici ex art. 97 della Costituzione per individuare i vincitori delle procedure concorsuali pubbliche che consentono l'accesso agli impieghi caratterizzati dalla presenza di una prova scritta ed una prova orale. E' infatti principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale che il reclutamento del personale in ambito pubblicistico debba sempre avvenire mediante lo svolgimento di una procedura concorsuale e con una prova pubblica di selezione degli aspiranti. 4) Art. 46, comma 12 L'art. 46, comma 12 introduce, all'art. 56 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, il comma 6-quinquies. Il comma menzionato prevede che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e fronteggiare la situazione emergenziale di carenza di medici specialisti in alcune discipline, possa affidare incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attivita' sanitarie, anche a carattere ordinario, purche' sia previamente accertata la non disponibilita' di professionisti individuati con gli ordinari strumenti di acquisizione del personale, o di medici specializzati con contratti di formazione specialistica ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale n. 4/1991. Tuttavia il suddetto comma non e' coerente con le vigenti disposizioni dettate dagli articoli 36 e 7 del decreto legislativo n. 165/2001, che forniscono coordinate e vincoli per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi di contratti di lavoro flessibili. Infatti, l'art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 dispone che il fabbisogno ordinario di personale, anche medico, deve essere coperto mediante assunzioni a tempo indeterminato. Il ricorso a tipologie di lavoro flessibile, come specificato dal comma 2 dell'art. 36 menzionato (nella forma del contratto di lavoro a tempo determinato o delle collaborazioni anche di natura professionale) e' consentito a fronte di situazioni temporanee (attivita' di durata limitata non rientranti nel fabbisogno ordinario) o eccezionali, ad esempio esigenze di carattere sostitutivo in situazione di emergenza nelle more dello svolgimento di procedure concorsuali. Pertanto, il ricorso a tale tipologia di contratto di lavoro flessibile per un fabbisogno ordinario potrebbe essere consentito solo sul presupposto di esigenze eccezionali e transitorie e non per una durata annuale, con possibilita' di rinnovo. Si richiamano, inoltre, il comma 5-bis e il successivo comma 6 del citato art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001. Il primo dispone «il divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale» mentre il comma 6 delinea la possibilita' per le amministrazioni pubbliche di conferire esclusivamente incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo in presenza di specifici presupposti di legittimita'. Tali principi sono espressamente riconfermati nella circolare n. 6 del 2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante «Interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e nella nota prot. DFP 0037697 P-4.17.1.7.5 del 7 giugno 2019 del Dipartimento della funzione pubblica, ove e' stato chiarito, in relazione al conferimento di incarichi libero professionali anche a medici specialisti in quiescenza, che esistono delle condizioni ordinamentali di carattere generale in materia di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, nonche' specifiche per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, siano essi in quiescenza o meno. Si osserva, infine, che dal tenore della disposizione non si evince se il reclutamento del personale estraneo alla pubblica amministrazione avvenga nel rispetto delle percentuali previste dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gia' richiamate con riferimento all'art. 7 della legge provinciale, le cui argomentazioni devono ritenersi estese alla norma in esame. Le percentuali di cui all'art. 19, comma 6, infatti, potrebbero essere violate dall'applicazione dell'art. 46, comma 12, in mancanza di un rinvio espresso alle stesse da parte della provincia. Pertanto, il comma in esame, ponendosi in contrasto con le vigenti disposizioni statali (decreto legislativo n. 165/2001) che costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica e secondo comma, lettera l) dello stesso articolo, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi). Si rileva, parimenti, una violazione dell'art. 117, comma 3, Costituzione per contrasto con i principi fondamentali posti dal legislatore statale nella materia concorrente della «tutela della salute» (ex multiis, Corte costituzionale, n. 422/2006 e n. 295/2009), tra i quali devono annoverarsi quei principi dettati con riferimento alle modalita' e ai requisiti di accesso al Servizio sanitario nazionale che si collocano in una prospettiva di miglioramento del «rendimento» del servizio offerto e, dunque, di garanzia, oltreche' del buon andamento dell'amministrazione, anche della qualita' dell'attivita' assistenziale erogata (in tal senso, Corte costituzionale, sentenza n. 181/2006). La legge provinciale eccede oltretutto dalle competenze attribuite alla provincia dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972).