P.Q.M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 7-ter, comma 1, della legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui non prevede che la sospensione dell'erogazione del beneficio di cui all'art. 1 della medesima legge sia disposta nei confronti del beneficiario o del richiedente cui e' applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, per taluni dei delitti indicati all'art. 7, comma 3; sospende il procedimento relativo alla sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata agli indagati ed ai loro difensori, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri, e che la stessa sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Palermo, 6 settembre 2019 Il Giudice per le indagini preliminari: Molinari