P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e  23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87, 
    solleva questione di legittimita'  costituzionale,  in  relazione
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 7-ter, comma 1, della  legge
28 marzo 2019,  n.  26,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  la
sospensione dell'erogazione del beneficio di  cui  all'art.  1  della
medesima legge sia disposta nei  confronti  del  beneficiario  o  del
richiedente cui e' applicata una misura  cautelare  personale,  anche
adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, per  taluni
dei delitti indicati all'art. 7, comma 3; 
    sospende    il    procedimento    relativo    alla    sospensione
dell'erogazione del reddito di cittadinanza e  dispone  la  immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata agli indagati ed ai loro difensori, al pubblico  ministero
e al Presidente del Consiglio dei  ministri,  e  che  la  stessa  sia
comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Palermo, 6 settembre 2019 
 
          Il Giudice per le indagini preliminari: Molinari