P. Q. M. Visti gli articoli 134 e 137 Cost.; Visto l'art. 1 legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1; Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87: dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art. 709-ter, comma secondo, n. 4) del codice di procedura civile nella parte in cui stabilisce che «in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalita' dell'affidamento», il Giudice puo' «condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende», ritenendo le suddette disposizioni in violazione dell'art. 117, comma primo della Costituzione nei termini di cui in motivazione; dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art. 709-ter, comma secondo, n. 4) del codice di procedura civile nella parte in cui sanziona gli «atti che comunque arrechino pregiudizio al minore», ritenendo tale espressione lesiva dell'art. 25, comma secondo della Costituzione nei termini di cui in motivazione; dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art. 709-ter, comma secondo, n. 4) del codice di procedura civile nella parte in cui stabilisce il limite massimo dell'importo della sanzione ivi prevista nella somma di euro 5.000,00, ritenendo tale disposizione lesiva dell'art. 3, comma primo della Costituzione nei termini di cui in motivazione; dichiara la sospensione del giudizio; ordina che il presente provvedimento, a cura della Cancelleria, sia notificato a G. S., a M. P., al Pubblico Ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicato al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati; ordina che, all'esito delle indicate notificazioni, il provvedimento sia trasmesso alla Corte costituzionale insieme al fascicolo processuale ed alla prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. Si da' atto che alla redazione del presente provvedimento ha contribuito il dott. Stefano Romoli, tirocinante ex art. 73, d.l. n. 69/2013. Cosi' deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2019. Il Presidente: Cusumano Il Giudice est.: Barbazza