P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 e 137 Cost.; 
    Visto l'art. 1 legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1; 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87: 
      dichiara   rilevante   nel   presente   procedimento   e    non
manifestamente  infondata  la  questione  di  legittimita'  dell'art.
709-ter, comma secondo, n. 4) del codice di  procedura  civile  nella
parte in cui stabilisce che «in caso di gravi inadempienze o di  atti
che  comunque  arrechino  pregiudizio  al  minore  od  ostacolino  il
corretto svolgimento delle modalita'  dell'affidamento»,  il  Giudice
puo'  «condannare  il  genitore  inadempiente  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo  di  75  euro  a  un
massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende»,  ritenendo
le suddette disposizioni in violazione  dell'art.  117,  comma  primo
della Costituzione nei termini di cui in motivazione; 
      dichiara   rilevante   nel   presente   procedimento   e    non
manifestamente  infondata  la  questione  di  legittimita'  dell'art.
709-ter, comma secondo, n. 4) del codice di  procedura  civile  nella
parte in cui sanziona gli «atti che comunque arrechino pregiudizio al
minore»,  ritenendo  tale  espressione  lesiva  dell'art.  25,  comma
secondo della Costituzione nei termini di cui in motivazione; 
      dichiara   rilevante   nel   presente   procedimento   e    non
manifestamente  infondata  la  questione  di  legittimita'  dell'art.
709-ter, comma secondo, n. 4) del codice di  procedura  civile  nella
parte in cui stabilisce il limite massimo dell'importo della sanzione
ivi  prevista  nella  somma  di   euro   5.000,00,   ritenendo   tale
disposizione lesiva dell'art. 3, comma primo della  Costituzione  nei
termini di cui in motivazione; 
      dichiara la sospensione del giudizio; 
      ordina che il presente provvedimento, a cura della Cancelleria,
sia notificato a  G.  S.,  a  M.  P.,  al  Pubblico  Ministero  e  al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'   comunicato   al
Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati; 
      ordina  che,  all'esito  delle   indicate   notificazioni,   il
provvedimento sia trasmesso  alla  Corte  costituzionale  insieme  al
fascicolo processuale ed alla prova delle avvenute regolari  predette
notificazioni e comunicazioni. 
    Si da' atto che alla  redazione  del  presente  provvedimento  ha
contribuito il dott. Stefano Romoli, tirocinante ex art. 73, d.l.  n.
69/2013. 
      Cosi' deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2019. 
 
                       Il Presidente: Cusumano 
 
 
                                            Il Giudice est.: Barbazza