P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 134 Costituzione; 
      dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione
di illegittimita' costituzionale dell'art.  318-octies  in  relazione
all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che  la
causa estintiva contemplata nell'art. 318-septies non si applichi  ai
procedimenti penali in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo n. 152/2006 come integrato dalla legge 22  maggio
2015, n. 68; 
      sospende il giudizio in corso; 
      dispone  l'immediata  trasmissione  degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
      ordina la notificazione della presente ordinanza - a cura della
propria cancelleria - al Presidente del Consiglio dei ministri  e  la
sua comunicazione i presidenti delle due camere del Parlamento. 
        Marsala, 23 maggio 2016 
 
                         Il Giudice: Vivona