P. Q. M. Visto l'art. 134 Costituzione; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 318-octies in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la causa estintiva contemplata nell'art. 318-septies non si applichi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/2006 come integrato dalla legge 22 maggio 2015, n. 68; sospende il giudizio in corso; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina la notificazione della presente ordinanza - a cura della propria cancelleria - al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione i presidenti delle due camere del Parlamento. Marsala, 23 maggio 2016 Il Giudice: Vivona