P.Q.M. 
 
    Il Tribunale, visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87: 
        1.  solleva,  in  quanto  rilevante  e   non   manifestamente
infondata, in relazione agli art. 3  e  117  della  Costituzione,  la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  4  della  legge
della Regione Autonoma della Sardegna n. 7 del 3 luglio 2003; 
        2. ordina la sospensione della presente causa; 
        3. ordina l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale in Roma; 
        4. ordina la  notificazione  del  presente  provvedimento  al
Presidente della Giunta della Regione autonoma della Sardegna ed alle
parti di causa; 
        5.  ordina  la  comunicazione  della  presente  ordinanza  al
Presidente del  Consiglio  regionale  della  Regione  autonoma  della
Sardegna; 
        6. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
      Cagliari, 2 agosto 2019 
 
                          Il Giudice: Ariu