P.Q.M. Il Tribunale, visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87: 1. solleva, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli art. 3 e 117 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 7 del 3 luglio 2003; 2. ordina la sospensione della presente causa; 3. ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma; 4. ordina la notificazione del presente provvedimento al Presidente della Giunta della Regione autonoma della Sardegna ed alle parti di causa; 5. ordina la comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma della Sardegna; 6. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Cagliari, 2 agosto 2019 Il Giudice: Ariu