P.Q.M. Visti gli articoli 1, legge costituzionale n. 1/1948, e 23 della legge n. 87/1953; Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 191 del codice di procedura penale, per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 14, 24, 97, comma 3 e 117 Costituzione (quanto a quest'ultima norma, con riferimento ai principi di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella parte in cui non prevede che la sanzione dell'inutilizzabilita' ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione domiciliare e personale compiuti dalla p.g. fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dall' A.G. con provvedimento motivato, nonche' la deposizione testimoniale in ordine a tali attivita'; Ordina la notificazione della presente ordinanza, al difensore dell'imputato, all'imputato, al pubblico ministero, ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e la sua comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Dispone la successiva trasmissione della presente ordinanza e degli atti del procedimento, unitamente alla prova dell'esecuzione delle notificazioni e delle comunicazioni previste dalla legge, alla Corte costituzionale per la decisione della questione di costituzionalita' cosi' sollevata; Sospende il procedimento sino alla decisione della Corte costituzionale. Lecce, 5 luglio 2018 Il Giudice: Sernia