P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 1, legge costituzionale n. 1/1948, e 23  della
legge n. 87/1953; 
    Dichiara d'ufficio rilevante e non  manifestamente  infondata  la
questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 191  del  codice
di procedura penale, per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 14, 24,
97, comma 3 e 117 Costituzione  (quanto  a  quest'ultima  norma,  con
riferimento ai principi di cui all'art. 8 della  Convenzione  europea
dei diritti dell'uomo),  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  la
sanzione dell'inutilizzabilita' ai fini della  prova  riguardi  anche
gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato  o
delle cose pertinenti  al  reato,  degli  atti  di  perquisizione  ed
ispezione domiciliare e personale compiuti dalla p.g. fuori dei  casi
tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati  dall'
A.G. con provvedimento motivato, nonche' la deposizione  testimoniale
in ordine a tali attivita'; 
    Ordina la notificazione della presente  ordinanza,  al  difensore
dell'imputato, all'imputato, al pubblico ministero, ed al  Presidente
del Consiglio dei ministri, e la sua comunicazione ai Presidenti  dei
due rami del Parlamento; 
    Dispone la successiva trasmissione  della  presente  ordinanza  e
degli atti del procedimento, unitamente  alla  prova  dell'esecuzione
delle notificazioni e delle comunicazioni previste dalla legge,  alla
Corte  costituzionale   per   la   decisione   della   questione   di
costituzionalita' cosi' sollevata; 
    Sospende  il  procedimento  sino  alla  decisione   della   Corte
costituzionale. 
 
        Lecce, 5 luglio 2018 
 
                         Il Giudice: Sernia