P.Q.M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare costituzionalmente illegittime, ai sensi dell'art. 136, della Costituzione, le seguenti disposizioni: art. 1, comma 554, legge n. 160/2019, per contrasto con gli articoli 5, 119, commi 1 e 4, della Costituzione, nella parte cui, per gli anni dal 2020 al 2022, in combinato disposto con l'art. 1, comma 892, legge n. 145/2018, consolida il contributo riconosciuto ai comuni per il ristoro del gettito non piu' acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura complessiva di euro 300 milioni, anziche' nella misura di euro 625 milioni, assunta nel decreto ministeriale 6 novembre 2014, ovvero in altra misura comunque ritenuta congrua al fine di reintegrare i comuni dei minori introiti effettivamente generati per effetto dell'introduzione della TASI; art. 57, comma 1, decreto-legge n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, per contrasto con gli articoli 5 e 119, commi 1, 3 e 4, della Costituzione, nella parte in cui prevede che «la quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030»; art. 1, comma 849, legge n. 160/2019, per contrasto con gli articoli 5 e 119, commi 1, 3 e 4, della Costituzione, nella parte in cui, anziche' reintegrare completamente, a partire dall'anno 2020, il fondo di solidarieta' comunale nella misura di euro 563,4 milioni, sottratta dall'art. 47, comma 8, decreto-legge n. 66/2014, prevede una somma di euro 100 milioni a ristoro parziale per la medesima causale. Con la massima osservanza. Genova-Roma, 22 febbraio 2020 Avv. Piciocchi