P.Q.M. 
 
    Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale, in  accoglimento  del
presente ricorso, dichiarare costituzionalmente illegittime, ai sensi
dell'art. 136, della Costituzione, le seguenti disposizioni: 
        art. 1, comma 554, legge n. 160/2019, per contrasto  con  gli
articoli 5, 119, commi 1 e 4, della Costituzione,  nella  parte  cui,
per gli anni dal 2020 al 2022, in combinato disposto  con  l'art.  1,
comma 892, legge n. 145/2018, consolida il contributo riconosciuto ai
comuni per il ristoro del gettito  non  piu'  acquisibile  a  seguito
dell'introduzione della TASI di cui al comma 639, dell'art. 1,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura complessiva di euro  300
milioni, anziche' nella misura  di  euro  625  milioni,  assunta  nel
decreto ministeriale 6 novembre 2014, ovvero in altra misura comunque
ritenuta congrua al fine di reintegrare i comuni dei minori  introiti
effettivamente generati per effetto dell'introduzione della TASI; 
        art. 57, comma 1, decreto-legge n. 124/2019,  convertito  con
legge n. 157/2019, per contrasto con gli articoli 5 e 119, commi 1, 3
e 4, della Costituzione, nella parte in cui prevede che «la quota  di
cui al periodo precedente e'  incrementata  del  5  per  cento  annuo
dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore  del  100  per  cento  a
decorrere dall'anno 2030»; 
        art. 1, comma 849, legge n. 160/2019, per contrasto  con  gli
articoli 5 e 119, commi 1, 3 e 4, della Costituzione, nella parte  in
cui, anziche' reintegrare completamente, a partire dall'anno 2020, il
fondo di solidarieta' comunale nella misura di  euro  563,4  milioni,
sottratta dall'art. 47, comma 8, decreto-legge  n.  66/2014,  prevede
una somma di euro 100 milioni a  ristoro  parziale  per  la  medesima
causale. 
    Con la massima osservanza. 
      Genova-Roma, 22 febbraio 2020 
 
                           Avv. Piciocchi