P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso epigrafe, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8, 8-bis nonche' dell'art. 1-bis e dell'art. 4-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in relazione agli articoli 3, 97, 23, 41, 102, 103, 24 e 111 della Costituzione. Dispone la sospensione del presente giudizio. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Genova nella Camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati: Paolo Peruggia, Presidente ff; Richard Goso, consigliere; Paolo Nasini, referendario, estensore. Il Presidente: Peruggia L'estensore: Nasini