P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale  per  la  Liguria  (Sezione
Prima),  non  definitivamente  pronunciando  sul  ricorso   epigrafe,
dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
commi 3, 5, 6, 7, 8, 8-bis nonche' dell'art. 1-bis e dell'art. 4-bis,
del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.  130,  in  relazione
agli articoli 3, 97, 23, 41, 102, 103, 24 e 111 della Costituzione. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che, a cura della segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
        Cosi' deciso in Genova nella Camera di consiglio del giorno 9
ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati: 
          Paolo Peruggia, Presidente ff; 
          Richard Goso, consigliere; 
          Paolo Nasini, referendario, estensore. 
 
                       Il Presidente: Peruggia 
 
 
                                                L'estensore: Nasini