P . Q . M . 
 
    La Corte dei conti,  Sezione  giurisdizionale  regionale  per  il
Lazio, non definitivamente pronunciando in relazione al  giudizio  n.
74464, dichiara rilevante  in  tale  giudizio  e  non  manifestamente
infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione
di legittimita' costituzionale del combinato  disposto  dell'art.  9,
comma 21, terzo periodo  del  decreto-legge  n.  78/2010  (convertito
nella legge n. 122/2010),  dell'art.  16,  comma  1,  lettera  b  del
decreto-legge n. 98/2011  (convertito  nella  legge  n.  111/2011)  e
dell'art. 1, comma 1, lettera a  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  122/2013,  nella  parte  in  cui,  per  il  dipendente
pubblico in favore del quale sia stata disposta una  progressione  di
carriera negli anni dal  2011  al  2014  e  che  sia  stato  altresi'
collocato  a  riposo  nell'arco  di  tale  quadriennio,  prevede  che
relativamente al trattamento  pensionistico  gli  effetti  di  quella
progressione di carriera permangano limitati esclusivamente  ai  fini
giuridici anche oltre la data del 1° gennaio 2015, e per l'effetto: 
        1) solleva la questione di legittimita' costituzionale  delle
suddette norme, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; 
        2)  dispone  che  gli  atti  dell'odierno  giudizio   vengano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; 
        3) sospende il giudizio stesso sino alla comunicazione  della
decisione che avra' adottato la Corte costituzionale sulla  questione
di legittimita' costituzionale teste' sollevata; 
        4) dispone che la presente  ordinanza  venga  notificata,  in
forma integrale, alle parti in causa ed al Presidente  del  Consiglio
dei ministri; 
        5) dispone che la  presente  ordinanza  venga  comunicata  al
Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica. 
          Cosi' deciso a  Roma  nella  camera  di  consiglio  del  22
gennaio 2018. 
 
                        Il giudice: Musumeci