P.Q.M. 
 
    Il  Tribunale,  visti  gli  articoli  1  legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1, e 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87: 
        1) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 61, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, nella  parte  in  cui  impone  all'INPS,
senza possibilita'  di  alcuna  valutazione  connessa  alle  concrete
situazioni personali  ed  economiche  del  condannato  in  regime  di
detenzione domiciliare, la revoca dell'assegno sociale, per contrasto
con le disposizioni di cui  agli  articoli  2,  3  e  38,  1°  comma,
Costituzione; 
        2) sospende il presente procedimento; 
        3)  ordina  che,  a  cura  della  cancelleria,  la   presente
ordinanza, che viene letta in udienza, sia notificata  al  Presidente
del Consiglio dei ministri  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento; 
        4) dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  comprensivi
della documentazione attestante il perfezionamento  delle  prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
          Roma, 6 febbraio 2020 
 
                          Il Giudice: Luna