P.Q.M. Il Tribunale, visti gli articoli 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87: 1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui impone all'INPS, senza possibilita' di alcuna valutazione connessa alle concrete situazioni personali ed economiche del condannato in regime di detenzione domiciliare, la revoca dell'assegno sociale, per contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 38, 1° comma, Costituzione; 2) sospende il presente procedimento; 3) ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, che viene letta in udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 4) dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Roma, 6 febbraio 2020 Il Giudice: Luna